Che cos'è un negozio fiduciario?

Filippo Martinelli
2025-07-08 19:44:37
Numero di risposte
: 9
Il contratto fiduciario, che trova alla sua base un patto fiduciario, è un accordo con cui un soggetto aliena un diritto ad un altro con il patto che il bene sarà utilizzato secondo le istruzioni impartite dall'alienante, mediante la restituzione, il trasferimento ad un’altra persona o l'uso determinato del bene.
Si tratta di un negozio traslativo atipico, ossia un negozio giuridico nel quale la causa del trasferimento della proprietà è diversa da quelle che sono tipicamente contemplate dalla legge.
Il negozio fiduciario è, inoltre, un contratto bilaterale che può essere di due specie in base alla tipologia di fiducia.
Un’altra importante distinzione è poi quella tra fiducia romanistica e germanistica.
La prima si fonda sul trasferimento di una proprietà piena dal fiduciante al fiduciario, mentre nella fiducia germanistica il fiduciario è legittimato ad esercitare in nome proprio un diritto che però continua a rimanere in capo al fiduciante.
Nel negozio fiduciario il trasferimento del diritto ha efficacia reale, verso i terzi, mentre il pactum fiduciae ha efficacia soltanto obbligatoria, tra le parti.

Ileana De Angelis
2025-07-08 18:06:44
Numero di risposte
: 11
L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto trasferisce un diritto ad un altro soggetto, con l’obbligo di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo.
Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio.
La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.
Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente intestazione fiduciaria.
Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo.

Sue ellen Basile
2025-07-08 14:57:34
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: 8
Il negozio fiduciario è un particolare negozio giuridico, basato fondamentalmente sulla fiducia tra due o più persone. Esso è composto da un normale atto giuridico ad effetti reali, traslativo o costitutivo di un diritto, con cui una parte manifesta una volontà attributiva della titolarità di una situazione giuridica ad un’altra parte. Il contratto fiduciario, quindi, si compone di due elementi: un classico contratto ad effetti reali, avente efficacia erga omnes e un patto accessorio con rilevanza interna, detto pactum fiduciae, che modifica il risultato finale del primo negozio con efficacia obbligatoria tra le sole parti stipulanti. La combinazione di questi due elementi crea un contratto con cui un soggetto, il fiduciario, assume determinati obblighi nei confronti di un altro soggetto, il fiduciante. Ad esempio, nel caso di compravendita, nei rapporti esterni, il fiduciario è pieno ed esclusivo proprietario dell’immobile acquistato da altri. Se, come nell’esempio citato, il patto fiduciario ad oggetto beni immobili, esso, ai fini probatori, dovrebbe essere redatto in forma scritta. Tuttavia, ancorchè la Cassazione abbia riconosciuto piena validità al patto in forma orale, risulta difficile, in sede giudiziale, dimostrare l’esistenza di un patto che contenga elementi diversi da quello “ufficiale” per il che è opportuno che l’accordo fiduciario sia redatto in forma scritta.

Omar Verdi
2025-07-08 14:40:39
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: 5
Un negozio fiduciario si compone di due elementi: un classico contratto ad effetti reali e un patto esterno detto pactum fiduciae. La combinazione di questi due elementi dà vita a un contratto con cui un soggetto, il fiduciario, assume determinati obblighi nei confronti di un altro soggetto detto fiduciante. Il negozio fiduciario cade nell’ipotesi del collegamento negoziale: il primo negozio con effetti reali è efficace erga omnes a cui si collega un secondo negozio, collegato al primo e con effetti obbligatori interni vincolati solo tra le parti, che modifica il risultato finale del primo negozio. Un esempio tipico è quando Tizio incarica Caio di acquistare, con la provvista che gli fornirà Tizio, un bene immobile da Sempronio, con l’impegno di conservare l’immobile e di ritrasferirlo a Tizio non appena glielo chiederà. Nei rapporti esterni, il fiduciario è pieno ed esclusivo proprietario dell’immobile acquistato da Caio in quanto non ha nessuna rilevanza esterna il loro pactum fiduciae. La fiducia, propriamente intesa, può essere di due tipi: cum amico, ammessa pacificamente, ove il patto è a favore del fiduciante il quale trasferisce o fa acquistare un bene a un fiduciario il quale lo gestisce e lo conserva e successivamente, a richiesta del fiduciante glielo deve ritrasferire. Il contratto principale, a cui si collega il patto, se ha ad oggetto beni immobili, deve essere redatto in forma scritta. Il patto collegato, diversamente e in forza del silenzio normativo, può essere effettuato anche in forma orale.
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