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Quali sono le novità per il lavoro autonomo dal 2025?

Egidio Serra
Egidio Serra
2025-07-10 10:14:31
Numero di risposte : 11
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Le norme contenute nell’articolo 1 incidono in modo rilevante sul trattamento tributario dei redditi da lavoro autonomo. Il provvedimento, in attuazione della riforma tributaria intrapresa nel 2023, detta anche nuove regole di deducibilità delle spese di trasferta e ridefinisce la qualificazione fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società professionali. Novità significative sulle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea. Il testo stabilisce che, ai fini della loro esclusione dal reddito, ovvero della deducibilità, occorre che i pagamenti siano tracciabili, ma solo se effettuati nel territorio italiano. Per i lavoratori autonomi viene meno l’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero. Sulla base di una nuova disposizione, nei casi di mancato rimborso da parte del committente, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili. Altro highlight è rappresentato dal maquillage normativo sugli articoli 17, 54 e 67 del TUIR, che trasla il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali dalla categoria dei redditi di lavoro autonomo a quella dei redditi diversi. In dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto, alla lettera i), novellando l’articolo 177-bis del TUIR, inserisce, a seguito del comma 4, il nuovo comma 4-bis, riguardante la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali. La disposizione di nuova introduzione stabilisce che tali operazioni straordinarie, come anche la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212/2000. Il decreto in disamina introduce un nuovo asset normativo per la deducibilità delle spese, differenziando a seconda che si tratti di costi sostenuti in modo diretto, rimborsati a ulteriori lavoratori, oppure derivanti da prestazioni commissionate. In tutte le ipotesi, la tracciabilità del pagamento, ove effettuato in Italia, diventa condizione necessaria per l’ammissione in deduzione. Peculiare attenzione è rivolta anche al coordinamento delle norme ai fini IRES e IRAP, con richiami espliciti alla necessità che le spese siano inerenti all’attività e documentate in modo adeguato.
Alighieri Santoro
Alighieri Santoro
2025-07-10 09:53:39
Numero di risposte : 9
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Il Consiglio dei ministri del 12 giugno 2025 ha approvato il decreto fiscale, che contiene misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia. Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024: le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi. Gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo. Per il 2025, il decreto proroga i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 e al 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti ISA e forfetari. Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.