Quali sono le novità per le spese di rappresentanza nel 2025?

Ethan Parisi
2025-08-15 07:18:09
Numero di risposte
: 16
La Legge di bilancio 2025 introduce l’obbligo di pagare con strumenti tracciati le spese di rappresentanza.
In mancanza di pagamento tracciato ne viene preclusa la deducibilità.
Inserendo una modifica all’art. 108, comma 2, del TUIR, la Legge di bilancio pe il 2025 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le spese di rappresentanza e le spese per omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP a condizione che siano effettuate con versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento tracciabili.
Pertanto, a decorrere dal 2025, le spese di rappresentanza sono deducibili a condizione che rientrino nei limiti quantitativi di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR, siano pagate con strumenti tracciati.

Benedetta Amato
2025-08-07 06:32:34
Numero di risposte
: 25
Con l’obiettivo di contrastare comportamenti evasivi, la Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche anche all’articolo 108 del TUIR, relativo alle spese di rappresentanza.
Tali spese saranno deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente se effettuate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.
Resta invariato il requisito fondamentale per la deducibilità, ossia l’inerenza della spesa all’attività d’impresa.

Ninfa Romano
2025-07-27 00:14:48
Numero di risposte
: 14
La tracciabilità dei pagamenti è richiesta altresì per la deducibilità sia delle spese di trasferta, sostenute nel territorio dello stato, sia per le spese di rappresentanza ovunque sostenute nel limite dell’ 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
La deducibilità dal reddito d’impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili.
Le novità introdotte con il DL 84/2025 coinvolgono anche l’ art. 109 del TUIR sul reddito d’impresa.
In particolare, la deducibilità dal reddito d’impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili.
La tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
Sempre in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, la tracciabilità dei pagamenti è richiesta altresì per la deducibilità sia delle spese di trasferta, sostenute nel territorio dello stato, sia per le spese di rappresentanza ovunque sostenute nel limite dell’ 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Fernando Sorrentino
2025-07-21 18:02:23
Numero di risposte
: 16
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Kristel Ferrara
2025-07-11 15:56:05
Numero di risposte
: 12
Le norme introdotte, finalizzate a limitare i pagamenti in contanti, si riferiscono alle spese: per trasferte del personale dipendente; di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea; di rappresentanza, inclusi gli omaggi.
Nel dettaglio, in base alle nuove norme, dal 01.01.2025 viene introdotto un generale obbligo di pagamento tracciato per tutte le spese relative a vitto, alloggio e rappresentanza, a prescindere da chi le ha sostenute.
Infatti, senza un pagamento tracciato: la deduzione fiscale di tali spese non è più possibile in capo all’impresa e quindi le eventuali spese pagate in contanti non sono deducibili ai fini Ires/ Irap;
tali spese sostenute dal professionista non risultano deducibili ai fini Irpef/ Irap e se addebitate al committente risultano imponibili in capo al professionista stesso.
Pertanto, per poter beneficiare della deducibilità ai fiscali e per evitare la tassazione in capo al dipendente, oltre a raccogliere e conservare il giustificativo di spesa, risulta necessario effettuare il pagamento con modalità tracciabili e quindi non in contanti.
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