Con la conseguenza che, attualmente, anche i papà, una volta diventati genitori, possono usufruire di diritti specifici: tali sono il congedo obbligatorio di paternità, il congedo parentale e il congedo di paternità alternativo. Con il congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento, si astengono dal lavoro per un periodo i 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita. Il congedo parentale è, invece, una misura riconosciuta ad entrambi i genitori, secondo la quale gli stessi possono astenersi in maniera facoltativa dal lavoro per occuparsi del bambino nei suoi primi 12 anni di vita, per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. Con il congedo di paternità alternativo, invece, il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Al padre lavoratore vanno riconosciuti i riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre è disoccupata, non lavora e, pertanto, può restare a casa a prendersi cura del bambino.