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Diritti del non concepito: quali sono?

Roberto Santoro
Roberto Santoro
2025-04-09 02:32:44
Numero di risposte: 2
La legge riconosce una sorta di capacità giuridica al nascituro non ancora concepito in materia di testamento e donazione. In base a quanto stabilito dall'art. 462, terzo comma, codice civile il nascituro non ancora concepito, al tempo della morte del de cuius (analogamente ai già nati e concepiti) può ricevere per testamento, mentre ex art. 784 c.c. ha la capacità di ricevere per donazione (la cui accettazione però spetta ai genitori o al curatore speciale ex artt. 320 e 321 c.c.). Condizione imprescindibile affinché entrambe le circostanze possano verificarsi è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al momento dell'effettuazione del testamento o della donazione.
Radames Sorrentino
Radames Sorrentino
2025-04-09 01:34:22
Numero di risposte: 3
Il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale, prima fra tutti il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica a fronte del quale vi è l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui, il diritto alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana. Inoltre, sempre l’art. 1 del Codice civile al secondo comma prevede espressamente al concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, tra cui rilevano in particolare l’art. 462, comma 1, c.c., che annovera il “concepito” tra i soggetti capaciti di succedere, e l’art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione beni immobili, mobili e denaro. In ogni caso, tutti i diritti di cui sopra, sono diritti in un certo senso in “standby” perché condizionati all’evento nascita che conferiscono, secondo una parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica “provvisoria” o ad “acquisto progressivo” al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Loretta Gatti
Loretta Gatti
2025-04-09 00:49:59
Numero di risposte: 4
Il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge. Deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito. In sostanza, la Corte di Cassazione ha ricondotto l’istituto della rappresentazione solamente alla successione ex lege, escludendo quella testamentaria, anche sulla base della norma ex art. 462 c.c. che vede operante la successione del nascituro non concepito solamente in caso di espressa volontà del testatore.
Enzo Marchetti
Enzo Marchetti
2025-04-08 23:27:24
Numero di risposte: 6
Il termine designa colui che non è stato ancora concepito: a tale soggetto, la legge attribuisce alcuni diritti subordinati all'evento della nascita. Ad esempio, possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, sebbene non ancora concepiti.
Pericle Benedetti
Pericle Benedetti
2025-04-08 21:37:55
Numero di risposte: 3
La legge si occupa di loro e, talvolta, anche di chi non è stato ancora concepito. Il Codice civile prevede il diritto di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio in un momento successivo al concepimento, ma comunque prima della sua nascita. La legge inoltre riconosce al cosiddetto “nascituro”: la capacità di ereditare anche nei confronti dei concepiti al momento in cui si è aperta la successione; il diritto a “ricevere per testamento” da parte dei figli di un determinato soggetto vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. E’ ammessa anche la possibilità di donare in favore di chi non sia ancora nato. Recentemente la corte di Cassazione ha riconosciuto a chi sia già stato concepito al momento del compimento di un fatto illecito e nato successivamente a questo, il diritto al risarcimento danni che si siano verificati in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa. Inoltre, in tema di responsabilità medica, sempre la Suprema Corte ha affermato l’esistenza di un vero e proprio diritto alla salute del nascituro. Il nascituro o concepito viene, infatti, riconosciuto come un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma in quanto titolare, in via diretta, di alcuni interessi personali quali il diritto alla vita e alla integrità psico-fisica.