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Chi è tenuto allo split payment?

Liborio Costantini
Liborio Costantini
2025-07-28 01:51:05
Numero di risposte : 20
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Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali torna l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Sono soggette a split payment le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti individuati all’interno dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 si deve prendere a riferimento l’elenco dei soggetti in ambito split payment pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze in data 19 dicembre 2017. Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti soggetti a split payment in ambito istituzione versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”. Invece, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società possono procedere, con riferimento all’IVA afferente agli acquisti in ambito split payment, in via alternativa.
Alan Santoro
Alan Santoro
2025-07-26 22:04:49
Numero di risposte : 21
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Sono obbligati ad applicare lo split payment IVA enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Sono altresì obbligate le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento. Le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, sono anch’esse soggette allo split payment IVA. Anche le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) sono obbligate allo split payment IVA. Sono subject alle disposizioni di cui trattasi le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b). Inoltre lo split payment IVA riguarda anche le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Il fornitore possa richiedere un’attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment IVA per farsi confermare da quest’ultimo la sua posizione. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo. Un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Sebastiano Rizzo
Sebastiano Rizzo
2025-07-13 05:34:42
Numero di risposte : 14
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Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate nei confronti: delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it; di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015). Pochi giorni fa, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024. Per ciascun soggetto presente negli elenchi sono indicati: il codice fiscale, la denominazione, la data di decorrenza dell’inclusione. L’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno, sicché la disciplina va o meno applicata in base alla data di aggiornamento dell’elenco.