Sono obbligati ad applicare lo split payment IVA enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
Sono altresì obbligate le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.
Le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, sono anch’esse soggette allo split payment IVA.
Anche le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) sono obbligate allo split payment IVA.
Sono subject alle disposizioni di cui trattasi le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b).
Inoltre lo split payment IVA riguarda anche le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Il fornitore possa richiedere un’attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment IVA per farsi confermare da quest’ultimo la sua posizione.
I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.
Un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.