Per dispositivo medico si intende, per citare il testo della direttiva 93/42/CEE, un “qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia”.
Tutti i prodotti di certificati come dispositivi medici di classe I sono tali perché presentano delle caratteristiche adatte ad un uso terapeutico, grazie all’impiego di particolari materiali e tecnologie.
Questo significa che gli acquisti di questi prodotti sono classificabili come spese mediche detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.
La detrazione è pari al 19% del costo totale.
Da un punto di vista fiscale la dicitura generica “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente di per sé la detrazione della relativa spesa.
Dallo scontrino o dalla fattura deve risultare chi sostiene la spesa e la classe di descrizione del dispositivo medico con relativa classe di appartenenza.
Affinché il contribuente abbia diritto alla detrazione, è importante che tutti i dispositivi medici siano contrassegnati dalla dicitura CE riportata in etichetta, che attesta la loro conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
Sarà dunque possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi modello 730 e modello Unico le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, semplicemente con scontrino o fattura, e documentazione con marchio CE.