Con una novità introdotta nel 2024 per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante come sopra determinato, è diminuito di un importo pari a 260 euro relativamente ai seguenti oneri e spese: oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal D.P.R. n. 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, erogazioni liberali in favore dei partiti politici, i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
A tal fine, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
A livello operativo, dunque, la riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato applicando le regole già in vigore in precedenza, che prevedono un abbattimento in caso di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta.
Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva per la tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e di ricezione.
La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.