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Come funziona l'invalidità temporanea?

Federica Ferrari
Federica Ferrari
2025-08-31 03:49:34
Numero di risposte : 18
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L'indennità di invalidità temporanea è un'indennità giornaliera che l’EPAP eroga per il periodo in cui l'iscritto risulta totalmente e temporaneamente inabile all'esercizio della propria attività professionale. La domanda dell’iscritto o, in caso di impedimento, del familiare o convivente, deve essere presentata, utilizzando il modulo di domanda predisposto dall’Epap entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che dà luogo alla temporanea inabilità totale. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Ente correlato della documentazione richiesta, disponibile online, e inviata attraverso PEC all'indirizzo [email protected] o consegnata direttamente agli uffici dell'EPAP. L’EPAP accerta la sussistenza della temporanea inabilità totale attraverso la documentazione prodotta dall’iscritto – eventualmente integrata su richiesta di EPAP – e può procedere a svolgere visite dirette per il tramite del Medico convalidatore all’uopo individuato che affida l’incarico al Medico territoriale competente. L’indennità viene quantificata – su base giornaliera – in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni precedenti l’insorgere della temporanea inabilità totale e proporzionato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni. fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità totale è pari al 60% del reddito professionale medio; dal 61° giorno e per il restante periodo di inabilità totale è pari al 80% del reddito professionale medio. L’indennità decorre a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di temporanea inabilità totale e viene erogata fino al recupero di una, anche parziale, capacità professionale e per un massimo di 270 giornate continuative. Nota bene: L'indennità assorbe altre eventuali prestazioni assistenziali erogate all'iscritto dall'EPAP per la stessa causa che ha generato la temporanea inabilità totale.
Giuliano Barone
Giuliano Barone
2025-08-31 02:25:39
Numero di risposte : 19
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La prima consiste nella limitazione provvisoria della capacità del soggetto, che si verifica nei giorni immediatamente successivi al sinistro. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui, a causa delle lesioni post-incidente, il danneggiato venga ricoverato in ospedale, o comunque sia costretto a rimanere a letto (in questi casi si parlerà di invalidità temporanea assoluta), oppure ancora ai casi in cui lo stesso soggetto, pur non essendo totalmente impossibilitato a svolgere le attività quotidiane, subisca comunque una limitazione fisica perché, ad esempio, costretto all’utilizzo del “collare”, o delle stampelle etc. (in questi casi si parlerà di invalidità temporanea parziale). Secondo quanto previsto dalla legge (D.M. del 19.07.2016), per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta – quindi al 100% – il danneggiato ha diritto ad un risarcimento pari ad € 46,10, mentre per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, detto risarcimento è ridotto in funzione della percentuale dell’invalidità (ad esempio: se dall’incidente è derivata un’invalidità temporanea parziale del 50%, spetterà un risarcimento pari al 50% di € 46,10, per ogni giorno di invalidità).
Sarita Testa
Sarita Testa
2025-08-31 01:46:40
Numero di risposte : 21
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Per inabilità o invalidità temporanea si intende la perdita della possibilità di svolgere tutte le azioni che solitamente vengono svolte durante la propria routine quotidiana, a causa di un incidente stradale. In altre parole, si tratta del periodo di tempo necessario al tuo corpo per guarire da un danno cagionato da un incidente stradale. Il periodo di tempo necessario alla tua guarigione può essere risarcita dall’assicurazione, trattandosi di Invalidità o inabilità Temporanea. La valutazione del danno da invalidità temporanea viene effettuata da un medico legale che stabilisce attraverso una perizia, analizzando le lesioni ed i certificati medici consegnati dal paziente, il periodo di inabilità temporanea e la sua diversa entità nel corso del periodo di guarigione. L’inabilità temporanea si quantifica con un periodo di tempo espresso in giorni, durante i quali il danneggiato è stato limitato a compiere le normali azioni quotidiane e lavorative in maniera assoluta o parziale. Per questa ragione, l’inabilità temporanea si divide in inabilità temporanea assoluta e inabilità temporanea parziale. Secondo gli ultimi decreti ministeriali emessi dal governo italiano, il valore di ogni giorno di lavoro perso a causa dell’inabilità temporanea è pari a circa 47 euro.
Luisa Palmieri
Luisa Palmieri
2025-08-31 00:44:15
Numero di risposte : 15
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L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo alla data di insorgenza dello stato di inabilità ritenuta indennizzabile dal Sanitario di Fiducia di Inarcassa e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari: al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità; all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere: inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2025 l’indennità giornaliera minima è pari ad euro 75,00. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere: superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dal Regolamento Generale Previdenza per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2025 l’indennità giornaliera massima è pari ad euro 300,00. Nel caso in cui la prognosi clinica accertata in prima istanza venga integrata con ulteriori periodi, per chiedere il prolungamento di un periodo di inabilità già indennizzato, sarà necessario trasmettere ad Inarcassa la domanda di proroga di indennità per inabilita temporanea assoluta, compilata in ogni sua parte, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL), nella sezione “Domande e certificati > Domande”. La domanda di inabilità deve essere inviata nei termini previsti dal regolamento (entro 90 giorni dall’inizio dell’inabilità o comunque entro la data di fine dell’inabilità stessa) anche se la documentazione medica non è completa. Inarcassa può effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il Sanitario di fiducia sia tramite la struttura medica provinciale dell'Inail. Nel caso in cui l’iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all’esercizio dell’attività professionale l’indennità è revocata con effetto immediato.
Violante Grassi
Violante Grassi
2025-08-31 00:40:40
Numero di risposte : 20
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L’inabilità temporanea, a differenza dell’invalidità permanente, è una condizione in cui una persona è parzialmente o totalmente incapace di lavorare per un periodo limitato, appunto temporaneo, a causa di infortunio o malattia. L’inabilità temporanea è una condizione in cui una persona non è in grado di svolgere le proprie attività lavorative abituali per un periodo limitato a causa di infortuni o malattie, riprendendo poi nel tempo la propria capacità lavorativa. Questo tipo di inabilità è tutelata attraverso le polizze contro gli infortuni e malattia attraverso il pagamento di un indennizzo quale diaria giornaliera per ogni giorno di inabilità. La garanzia di inabilità temporanea indennizza un importo che deve essere in linea con il reddito medio giornaliero perso a causa dell’impossibilità a svolgere il proprio lavoro. Il danno da inabilità temporanea comprende le perdite economiche subite dal soggetto durante il periodo di inabilità. La copertura assicurativa garantisce quindi un'indennità per ogni giorno di inabilità, permettendo al soggetto di affrontare le spese di cura e il mancato reddito durante il periodo di recupero. L’indennizzo deve corrispondere al reddito da lavoro, medio e giornaliero, perso. L’indennizzo è esente da imposte sui redditi e pertanto deve essere pari al reddito netto. Possono essere previste delle franchigie che stabiliscono periodi minimi di inabilità prima che l’indennizzo possa essere corrisposto.