Il nuovo articolo 16-ter TUIR stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75k euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: il reddito complessivo del contribuente; il numero di figli fiscalmente a carico.
La disposizione prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Il reddito deve essere quantificato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai fini del calcolo del massimale, si aggiunge ulteriormente, vengono escluse: le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti siglati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di ulteriori disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado risultano detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
Fino all’anno 2024 il limite di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro.
La circolare in disamina precisa è stato novellato solo il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, pertanto restano fermi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi dalla medesima Agenzia nella circolare 19 giugno 2023, n. 14/E.
Si eleva, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.