La circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 fornisce le istruzioni operative agli Uffici, al fine di garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta.
Con l’obiettivo di completare l’attuazione della delega fiscale, che per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche prevede un riordino delle detrazioni, il comma 10 introduce, dopo l’articolo 16-bis del TUIR, l’articolo 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni”.
Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75k euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: il reddito complessivo del contribuente, il numero di figli fiscalmente a carico.
La disposizione prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Il nuovo articolo 16-ter del T.U. delle imposte sui redditi stabilisce che per i contribuenti con reddito globale di supera i 75k euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione diminuisce progressivamente, così innestando un sistema di maggiore tutela in favore di famiglie numerose ovvero con figli portatori di disabilità.
Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado risultano detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
La circolare in disamina precisa è stato novellato solo il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione, pertanto restano fermi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi dalla medesima Agenzia nella circolare 19 giugno 2023, n. 14/E.
Si eleva, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Ai fini del calcolo del massimale, si aggiunge ulteriormente, vengono escluse: le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti siglati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi.