Il quadro RE comprende i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni in maniera stabile, abituale e organizzata. Pertanto i professioni e gli artisti che nel 2015 hanno esercitato un’arte o una professione con le caratteristiche di cui sopra, devono dichiarare il reddito conseguito da tale attività nel quadro RE del Mod. Unico 2016. La presentazione della dichiarazione è obbligatoria anche se il reddito realizzato è nullo.
Il reddito che il lavoratore autonomo deve dichiarare nel quadro RE del Mod. Unico 2016 è dato dalla differenza tra i compensi che ha effettivamente percepito nel 2015 e le spese che ha effettivamente sostenuto nel 2015.
Occorre prestare attenzione al fatto che non tutti i lavoratori autonomi devono redigere il quadro RE, infatti : se l’attività è svolta saltuariamente→ il reddito conseguito va indicato nel quadro RL dell'UNICO 2016 se il professionista adotta il regime forfetario o il regime cd. dei minimi → il reddito conseguito va indicato nel quadro LM dell'UNICO 2016.
I dati per il calcolo del reddito sono quelli che derivano dalle scritture contabili obbligatorie.
Per i lavoratori autonomi esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, come quelli che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive o al regime dei minimi, i dati si ricavano direttamente dai documenti contabili, per i quali resta comunque l’obbligo di conservazione.