Quali sono le novità per le spese di manutenzione per il lavoro autonomo?

Marcella Giuliani
2025-07-16 05:23:21
Numero di risposte
: 10
A partire dall’esercizio 2024 il riparto delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali sostenute dall’artista o professionista avviene in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 successivi, ovvero in quote costanti in sei anni, senza che abbia più alcun rilievo il precedente limite di deducibilità che per tali spese era pari al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Il rigo rappresenta la trasposizione del c.d. principio di onnicomprensività, in ragione del quale concorrono alla formazione del reddito del professionista tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta.
Le quote annuali di ammortamento deducibili secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 – Min. Finanze sono ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta.
Nel nuovo rigo 10 A devono essere indicate le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che a partire dal 2024 sono divenute deducibili in misura non superiore al 50% del costo e le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla Legge.

Roberto Santoro
2025-07-16 04:50:30
Numero di risposte
: 7
Dal 2024, come detto, tali regole cambiano; l’art. 54-quinquies comma 2 del TUIR prevede che tali spese sono deducibili: per gli immobili ad uso esclusivamente professionale, interamente, ma in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi; per gli immobili a uso promiscuo, per la metà, ma sempre in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Ribadiamo che tale regime vale per le spese straordinarie, non per quelle di manutenzione ordinaria, che restano dunque interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali. Sono di natura ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, hanno natura straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nel modello Redditi2025, è previsto che nel rigo RE10 vada indicato “l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti”. Scompare, nelle istruzioni, il precedente riferimento alle spese non incrementative, a favore di quello alle spese di “manutenzione straordinaria”.

Vitalba De Angelis
2025-07-16 02:18:38
Numero di risposte
: 12
Il decreto prevede che le spese per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l’attività professionale siano deducibili in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei cinque successivi.
Nel caso di immobili ad uso promiscuo la deduzione è ridotta al 50%.
Le spese di manutenzione ordinaria restano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, sempre con la riduzione al 50% per gli immobili a uso promiscuo.
Il trattamento fiscale delle spese sostenute per l’uso comune di immobili e servizi con altri professionisti prevede che il rimborso di tali importi non concorra alla formazione del reddito, a condizione che il riaddebito avvenga in modo analitico.
I rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto addebitati analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
Tuttavia, è previsto che, se tali spese non vengono rimborsate, il professionista potrà dedurle, ma solo in determinate circostanze.
Leggi anche
- Quali sono le novità fiscali per i professionisti dal 2025?
- Quali sono le novità per le detrazioni per il lavoro autonomo nel 2025?
- Come viene tassato il reddito di lavoro autonomo?
- Chi non può accedere al regime forfettario 2025?
- Come funzionano le nuove detrazioni 2025?
- Quali sono le modifiche al cuneo fiscale per il 2025?
- Quali sono gli scaglioni IRPEF per gli autonomi nel 2025?
- Come dichiarano i redditi i lavoratori autonomi?