Quali sono le novità per le spese di manutenzione per il lavoro autonomo?

Domenico Valentini
2025-08-08 05:28:53
Numero di risposte
: 15
Le novità troveranno applicazione già rispetto alle spese sostenute nel 2024. Tra le varie novità apportate dal Decreto di riforma dunque è prevista anche la riformulazione sostanziale della disciplina delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali. Lo Schema di Decreto legislativo di riforma dell’IRPEF e dell’IRES prevede che sarà possibile, per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria: portare in deduzione le spese per quote annuali costanti, nel periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nei cinque successivi, senza applicare la limitazione del 5% collegato ai cespiti posseduti. Le spese di manutenzione ordinaria, invece, saranno deducibili tutte nell’esercizio di sostenimento. Per gli immobili a uso promiscuo stessi criteri di cui al precedente punto elenco, ma l’importo ammesso in deduzione sarà dimezzato. Per l’altra quota di spesa residua dovrebbero essere confermate le detrazioni ordinarie per lavori di ristrutturazione, ex art. 16-bis del TUIR.

Silvana Carbone
2025-07-30 16:39:07
Numero di risposte
: 17
La riforma fiscale 2024 cambia radicalmente le regole per la deducibilità delle spese di manutenzione e ristrutturazione degli immobili per i professionisti.
Con l’entrata in vigore del Dlgs 192/2024, le quote sono ora ripartite in sei anni e non serve più distinguere tra spese incrementative e non incrementative.
Dal 2024, le spese sostenute dai professionisti per interventi sugli immobili sono deducibili in sei rate annuali costanti, senza distinzione tra tipologie.
La riforma fiscale ha introdotto un nuovo approccio uniforme: tutte le spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria vengono ora dedotte in sei quote annuali, inclusivo dell’anno in cui sono state sostenute.
Nel modello Redditi 2025, il rigo RE10 è ora strutturato per distinguere chiaramente:
La quota deducibile dell’anno in corso (pari a 1/6 delle spese sostenute nel 2024);
Le quote residue relative a spese sostenute in anni precedenti (ancora soggette al vecchio sistema).
Nota importante per i beni promiscuamente utilizzati: in questo caso, la quota deducibile annuale va ridotta al 50%.
Dal 2024 posso ancora dedurre integralmente una spesa edilizia nell’anno di sostenimento?
No, dal 2024 tutte le spese straordinarie su immobili vanno dedotte in sei quote annuali, anche per i beni ad uso promiscuo (al 50%).

Alessandra Neri
2025-07-26 10:21:59
Numero di risposte
: 19
La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione sugli immobili strumentali dipende dalla loro natura, vale a dire se sono incrementative o non incrementative.
Con la modifica della disciplina attinente al reddito di lavoro autonomo, dettata dal D.Lgs. n. 192/2024, queste spese di natura straordinaria sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

Marcella Giuliani
2025-07-16 05:23:21
Numero di risposte
: 14
A partire dall’esercizio 2024 il riparto delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali sostenute dall’artista o professionista avviene in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 successivi, ovvero in quote costanti in sei anni, senza che abbia più alcun rilievo il precedente limite di deducibilità che per tali spese era pari al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Il rigo rappresenta la trasposizione del c.d. principio di onnicomprensività, in ragione del quale concorrono alla formazione del reddito del professionista tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta.
Le quote annuali di ammortamento deducibili secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 – Min. Finanze sono ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta.
Nel nuovo rigo 10 A devono essere indicate le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che a partire dal 2024 sono divenute deducibili in misura non superiore al 50% del costo e le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla Legge.

Roberto Santoro
2025-07-16 04:50:30
Numero di risposte
: 18
Dal 2024, come detto, tali regole cambiano; l’art. 54-quinquies comma 2 del TUIR prevede che tali spese sono deducibili: per gli immobili ad uso esclusivamente professionale, interamente, ma in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi; per gli immobili a uso promiscuo, per la metà, ma sempre in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Ribadiamo che tale regime vale per le spese straordinarie, non per quelle di manutenzione ordinaria, che restano dunque interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali. Sono di natura ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, hanno natura straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nel modello Redditi2025, è previsto che nel rigo RE10 vada indicato “l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti”. Scompare, nelle istruzioni, il precedente riferimento alle spese non incrementative, a favore di quello alle spese di “manutenzione straordinaria”.

Vitalba De Angelis
2025-07-16 02:18:38
Numero di risposte
: 17
Il decreto prevede che le spese per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l’attività professionale siano deducibili in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei cinque successivi.
Nel caso di immobili ad uso promiscuo la deduzione è ridotta al 50%.
Le spese di manutenzione ordinaria restano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, sempre con la riduzione al 50% per gli immobili a uso promiscuo.
Il trattamento fiscale delle spese sostenute per l’uso comune di immobili e servizi con altri professionisti prevede che il rimborso di tali importi non concorra alla formazione del reddito, a condizione che il riaddebito avvenga in modo analitico.
I rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto addebitati analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
Tuttavia, è previsto che, se tali spese non vengono rimborsate, il professionista potrà dedurle, ma solo in determinate circostanze.
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