Le norme contenute nell’articolo 1 incidono in modo rilevante sul trattamento tributario dei redditi da lavoro autonomo. Il provvedimento, in attuazione della riforma tributaria intrapresa nel 2023, detta anche nuove regole di deducibilità delle spese di trasferta e ridefinisce la qualificazione fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società professionali. Novità significative sulle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate tramite autoservizi pubblici non di linea. Per i lavoratori autonomi viene meno l’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, in un’ottica di semplificazione amministrativa e riduzione del contenzioso fiscale, mentre permangono vincoli comunque stringenti per le operazioni nazionali. Sulla base di una nuova disposizione, nei casi di mancato rimborso da parte del committente, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili. Altro highlight è rappresentato dal maquillage normativo sugli articoli 17, 54 e 67 del TUIR, che trasla il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali dalla categoria dei redditi di lavoro autonomo a quella dei redditi diversi. Il decreto in disamina introduce un nuovo asset normativo per la deducibilità delle spese, differenziando a seconda che si tratti di costi sostenuti in modo diretto, rimborsati a ulteriori lavoratori, oppure derivanti da prestazioni commissionate. In tutte le ipotesi, la tracciabilità del pagamento, ove effettuato in Italia, diventa condizione necessaria per l’ammissione in deduzione.