La presa d’atto che la proprietà era andata quasi inesorabilmente perdendo quei connotati di inerenza alla persona consentiva, così, di spiegare il riferimento alla “funzione sociale” della proprietà che campeggiava nell’art.42 Cost. appannando, di fatto, lo stesso riferimento alla proprietà che quella disposizione non aveva comunque mancato di riaffermare. Esso, infatti, si è tendenzialmente caratterizzato per il pieno riconoscimento di tutte quelle limitazioni al diritto di proprietà decise a livello legislativo che potevano inquadrarsi nella formula “vincente” della funzione sociale, muovendosi su un binario che pur non disconoscendo il carattere di diritto soggettivo alla proprietà, attribuiva al “legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale”. L’abuso in danno del proprietario è stato infatti giustificato in ragione della finalità del regime delle distanze legali, esse risultando preordinate “non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio”. Il peso imposto sul fondo altrui “può senz’altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge,…, allo scopo di assicurarne la funzione sociale”.