Chi vigila sulle fondazioni bancarie?

Ileana Coppola
2025-07-17 18:03:22
Numero di risposte
: 6
Il Dipartimento del Tesoro sviluppa studi ed elabora politiche relative al funzionamento dei mercati finanziari, sia mediante l’attività normativa nazionale e comunitaria, sia mediante la partecipazione in sedi istituzionali preposte.
Partecipa, inoltre, all'attività di vigilanza sui mercati e sugli intermediari.
Il Dipartimento vigila sulle fondazioni bancarie, sia sul piano sia giuridico, esaminando ed approvando i relativi statuti, che contabile, controllando gestioni di portafoglio e bilanci.
Emana, inoltre, atti di indirizzo di carattere generale sulla diversificazione degli investimenti, in funzione di un adeguato rapporto tra rischi e rendimenti, e controlla i processi di dismissione.

Marianna Greco
2025-07-17 17:36:28
Numero di risposte
: 7
Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie è un autorità pubblica, prevista dall’art. 2, co. 1°, della l. 461/1998, avente il compito di controllare l’operato delle fondazioni bancarie.
In particolare, all’Autorità sono affidate le seguenti competenze: autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione delle fondazioni;
determinare, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato a un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investimento patrimoniale delle fondazioni stesse;
approvare le modificazioni statutarie delle fondazioni;
emanare atti di indirizzo di carattere generale;
effettuare ispezioni presso le fondazioni e stabilire le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci.
Le funzioni dell’Autorità sono esercitate in via transitoria dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Annamaria Bianco
2025-07-17 14:02:42
Numero di risposte
: 12
Sin dalla loro nascita le fondazioni sono state sottoposte alla vigilanza del ministero dell’Economia, con una soluzione in origine transitoria.
Si aspettava, infatti la modifica del codice civile e la costituzione di una Authority per il controllo di tutte le organizzazioni non profit, che poi, secondo la tipica italica modalità, non è mai nata e quindi ciò che era transitorio è diventato definitivo.
La trasformazione del provvisorio in definitivo ha generato evidenti elementi di ambiguità, perché la natura della vigilanza presuppone che il controllore sia un soggetto dotato di quei requisiti di autonomia e indipendenza tipici, appunto, di una Authority e che la pubblica amministrazione non ha assolutamente.
Un contesto, in altri termini, dove l’efficacia dei controlli finisce con l’essere inevitabilmente indebolita dalla esistenza di interessi in totale contrasto con la necessaria indipendenza.
Una riforma che prevedesse il passaggio delle competenze di vigilanza direttamente alla Banca d’Italia, lo si ribadisce in presenza di strumenti di controllo in larga parte ispirati a quelli per le banche, potrebbe rappresentare una soluzione coerente con la reale volontà del legislatore, e di maggiore garanzia per una efficace e autonoma vigilanza.
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