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Che cos'è il decreto legge 145/24?

Lino Ferrari
Lino Ferrari
2025-07-19 02:42:59
Numero di risposte : 14
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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali. Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
Gian Donati
Gian Donati
2025-07-19 01:42:59
Numero di risposte : 4
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Il Capo II del decreto-legge n. 145/24 contiene una serie di norme che mirano a combattere lo sfruttamento dei lavoratori e a garantire una maggior tutela alle vittime che contribuiscano a far emergere tale fenomeno. Il nuovo decreto contiene previsioni che garantisco ai lavoratori sfruttati, in caso di utile e proficua collaborazione con gli organi giudiziari preposti, il diritto a permanere legalmente nel territorio dello stato e un percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro che consenta loro di innestarsi nell’ambito di un tessuto economico sano e non in condizioni di sfruttamento. Con le norme introdotte, si prevedono in particolare: IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI STRANIERI VITTIME DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO. Il nuovo decreto introduce alcune modifiche al Testo Unico Immigrazione, tra cui l’inserimento dell’articolo 18-ter che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Tale permesso di soggiorno che sostituisce quello prima previsto dall’articolo 22 comma 12 quater, reca la dicitura “casi speciali, consenta la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il decreto introduce il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, che consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio e il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per il reato di ingresso e soggiorno irregolare. Il permesso di soggiorno è rilasciato dal questore su proposta dell'autorità giudiziaria procedente. Le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono l’accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. La collaborazione del lavoratore straniero all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili è fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno. Il nuovo decreto prevede all’articolo 6 misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo nei confronti degli stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter. Tale misure abbiano una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno e sono estese anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore. Il programma di assistenza conterrà un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. È altresì prevista la possibilità per i destinatari delle misure di beneficare dell’assegno di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l’attribuzione di tale beneficio. Se ne ricorrono i presupposti, ai titolari del permesso di soggiorno previsto dal nuovo art. 18 ter possono essere applicate le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, nonché, in alternativa alle misure di assistenza, le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia. Il lavoratore straniero, vittima di sfruttamento lavorativo, che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, può essere ammesso al patrocinio gratuito dello Stato.