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Come regolarizzare un cittadino extracomunitario?

Arduino Costa
Arduino Costa
2025-08-11 09:28:25
Numero di risposte : 22
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Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso. L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto. Il cittadino extracomunitario che entra in Italia senza documenti viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti periodici, i cosiddetti 'decreti-flussi'. I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Emanuela Damico
Emanuela Damico
2025-08-02 23:32:30
Numero di risposte : 31
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La regolarizzazione, come le precedenti, rispondeva solo ad una logica utilitaristica, sulla base dei soli bisogni del mercato del lavoro italiano, stavolta addirittura solo di alcuni settori lavorativi. No alla regolarizzazione settoriale, si ad un permesso per chi lavora e cerca lavoro in Italia – Rilasciare un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, oppure un permesso di soggiorno per lavoro ai cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia. Pur auspicato, questo provvedimento conteneva diversi limiti insuperabili per coloro che si trovavano senza documenti validi o troppo precari per soggiornare con dignità sul territorio italiano, rischiando di escludere dalla sua applicazione migliaia di persone straniere che vivevano con noi nelle comunità territoriali. ASGI, assieme ad associazioni e cittadini, ha presentato una proposta alternativa e diffuse un vademecum raccogliendo FAQ e giurisprudenza. Una proposta di regolarizzazione dalla società civile.
Gastone Gatti
Gastone Gatti
2025-07-28 17:21:42
Numero di risposte : 24
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I datori di lavoro che intendono regolarizzare un lavoratore o che intendono assumere un lavoratore straniero, anche se irregolare sul territorio nazionale, devono presentare istanza online, tramite l’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. Si ricorda che gli ambiti di lavoro ammessi sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Soltanto una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, il datore di lavoro e lo straniero si dovranno presentare in Prefettura per la firma del contratto di soggiorno. Gli stranieri irregolari sul territorio nazionale – con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e che prima di tale data abbiano lavorato (in maniera comprovata) in uno degli ambiti sopra citati - che vogliono richiedere il permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, dovranno presentare l’istanza tramite gli sportelli delle Poste. Entrambe le tipologie di istanze, possono essere presentate dall’1 giugno al 15 luglio, non è previsto un esaurimento dei posti; non vi è quindi necessità di presentare subito l’istanza. Si ricorda che per l’accesso alle procedure è necessario che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia, in maniera comprovata, prima dell’8 marzo, senza esserne successivamente uscito. Inoltre, non sono ammessi alle procedure gli stranieri rientranti in una delle seguenti categorie: già espulsi in quanto considerati pericolosi; da ritenersi pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica; segnalati ai fini della non ammissione in Italia; condannati anche in via non definitiva per i seguenti reati: contro la libertà personale, inerenti agli stupefacenti, favoreggiamento immigrazione clandestina o di cui all’art.380c.p.p.
Ernesto Monti
Ernesto Monti
2025-07-19 07:17:35
Numero di risposte : 28
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Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa. Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste. Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.