Le previsioni del codice del Terzo settore non si applicano alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Non possono acquisire la qualifica di Ets gli enti sottoposti a direzione e coordinamento oppure controllati dalle pubbliche amministrazioni appena menzionate, dalle formazioni e associazioni politiche, dai sindacati, dalle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, dalle associazioni di datori di lavoro.