Prescrizione: come si calcolano i termini?

Assunta Martinelli
2025-04-17 13:16:42
Numero di risposte: 4
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine. I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale. Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Fortunata Bianco
2025-04-17 12:45:20
Numero di risposte: 4
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Claudia Gatti
2025-04-17 11:16:38
Numero di risposte: 2
Il termine di durata della prescrizione cambia a seconda del tipo di diritto e varia da dieci ad un anno. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni: tale termine si applica, salvo che la legge non preveda un diverso termine. Il dies a quo si calcola dal giorno in cui il fatto si è verificato, o meglio dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo percepibile e conoscibile. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione, mentre per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
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