Dal 1° Gennaio 2026, le operazioni commerciali delle associazioni si distingueranno in 2 macro categorie:
Impenibili IVA: prestazioni di servizi delle associazioni non con finalità agevolata e somministrazione di alimenti e bevande non rivolta agli indigenti.
Esenzioni IVA: prestazioni di alcuni servizi degli ETS non commerciali ex art. 10, n. 15, 19, 20 e 27-ter D.P.R. 633/1972;
Associazioni con finalità agevolata: prestazioni di servizi e cessione di beni, a determinate condizioni;
APS (di cui all’art. 3, co. 6, lett. e della L. 287/1991): somministrazione alimenti e bevande nei confronti degli indigenti.
Il passaggio da esclusione a esenzione IVA comporta, in generale, una serie di adempimenti:
- Apertura Partita Iva
- Registrazione delle operazioni
- Fatturazione o trasmissione dei corrispettivi
- Comunicazione delle liquidazioni periodiche
- Dichiarazione annuale
- Tenuta contabilità separata (in determinate condizioni: obbligatoria per alcune operazioni in campo IVA come le attività di somministrazione di alimenti e bevande non a favore di indigenti).
In attesa dell’efficacia delle disposizioni del Titolo X del CTS, le ODV e APS che svolgono una attività commerciale e che hanno conseguito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65mila ‘applicano’ (nel senso di ‘possono applicare’, cioè di opzione, come chiarito dal MEF il 06/12/2023 nel corso di una audizione parlamentare), dal 1° gennaio 2024 ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 58-63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il c.d. regime forfettario dei contribuenti minimi (professionisti e ‘partite iva’ individuali) simile a quello dell’art. 86 Cts (art. 5 comma 15-quinquies D.L. 21/10/2021 n. 146).
Fino al periodo d’imposta 2025, le ODV e le APS possono continuare ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato fino ad ora, ad esempio il regime ex L. 398/1991 che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo.
Adempimenti di questo regime speciale sono:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
- certificazione dei corrispettivi (e conservazione dei relativi documenti) in modo telematico oppure emissione delle fatture in formato elettronico.
L’Iva non va esposta nelle fatture emesse così come non può essere detratta in quelle ricevute.