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Quali sono le novità per la partita IVA delle associazioni nel 2026?

Vania Monti
Vania Monti
2025-07-31 22:21:41
Numero di risposte : 19
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Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 ha approvato il dl cosiddetto Milleproroghe in cui è presente il rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le attività corrispettive rese dagli enti del Terzo settore ai propri associati. Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, avrebbe comportato nuovi oneri per molti enti di tipo associativo, tra cui l’apertura della partita Iva e l’obbligo del registratore di cassa. La proroga concederà difatti un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni, soprattutto per le piccole associazioni con risorse limitate, gli enti che devono ancora completare la digitalizzazione, le organizzazioni che necessitano di consulenza specializzata, le realtà che devono riorganizzare la propria struttura amministrativa. Tale proroga garantisce oggi un importante margine temporale per gli enti coinvolti, consentendo di perfezionare strumenti e procedure che possano semplificare e ridurre gli adempimenti legati alla gestione di tale imposta. La variazione da esclusione a esenzione IVA è peraltro una misura necessaria e inevitabile, determinata dalla procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea nel 2008 nei confronti dell’Italia. Questo cambiamento mira ad allineare la normativa italiana a quella comunitaria, garantendo maggiore coerenza e uniformità.
Luisa Sartori
Luisa Sartori
2025-07-19 15:07:29
Numero di risposte : 14
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Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 ha approvato il dl cosiddetto Milleproroghe in cui è presente il rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le attività corrispettive rese dagli enti del Terzo settore ai propri associati. Si proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, avrebbe comportato nuovi oneri per molti enti di tipo associativo, tra cui la possibile apertura della partita Iva. La proroga concederà un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni, soprattutto per le piccole associazioni con risorse limitate, gli enti che devono ancora completare la digitalizzazione, le organizzazioni che necessitano di consulenza specializzata, le realtà che devono riorganizzare la propria struttura amministrativa. La variazione da esclusione a esenzione IVA è peraltro una misura necessaria e inevitabile, determinata dalla procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea nel 2008 nei confronti dell’Italia. Questo cambiamento mira ad allineare la normativa italiana a quella comunitaria, garantendo maggiore coerenza e uniformità.
Michele Esposito
Michele Esposito
2025-07-12 10:48:18
Numero di risposte : 12
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Dal 1° Gennaio 2026, le operazioni commerciali delle associazioni si distingueranno in 2 macro categorie: Impenibili IVA: prestazioni di servizi delle associazioni non con finalità agevolata e somministrazione di alimenti e bevande non rivolta agli indigenti. Esenzioni IVA: prestazioni di alcuni servizi degli ETS non commerciali ex art. 10, n. 15, 19, 20 e 27-ter D.P.R. 633/1972; Associazioni con finalità agevolata: prestazioni di servizi e cessione di beni, a determinate condizioni; APS (di cui all’art. 3, co. 6, lett. e della L. 287/1991): somministrazione alimenti e bevande nei confronti degli indigenti. Il passaggio da esclusione a esenzione IVA comporta, in generale, una serie di adempimenti: - Apertura Partita Iva - Registrazione delle operazioni - Fatturazione o trasmissione dei corrispettivi - Comunicazione delle liquidazioni periodiche - Dichiarazione annuale - Tenuta contabilità separata (in determinate condizioni: obbligatoria per alcune operazioni in campo IVA come le attività di somministrazione di alimenti e bevande non a favore di indigenti). In attesa dell’efficacia delle disposizioni del Titolo X del CTS, le ODV e APS che svolgono una attività commerciale e che hanno conseguito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65mila ‘applicano’ (nel senso di ‘possono applicare’, cioè di opzione, come chiarito dal MEF il 06/12/2023 nel corso di una audizione parlamentare), dal 1° gennaio 2024 ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 58-63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il c.d. regime forfettario dei contribuenti minimi (professionisti e ‘partite iva’ individuali) simile a quello dell’art. 86 Cts (art. 5 comma 15-quinquies D.L. 21/10/2021 n. 146). Fino al periodo d’imposta 2025, le ODV e le APS possono continuare ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato fino ad ora, ad esempio il regime ex L. 398/1991 che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo. Adempimenti di questo regime speciale sono: - numerazione e conservazione delle fatture di acquisto; - certificazione dei corrispettivi (e conservazione dei relativi documenti) in modo telematico oppure emissione delle fatture in formato elettronico. L’Iva non va esposta nelle fatture emesse così come non può essere detratta in quelle ricevute.