Dal 2025 il quadro Iva per ASD e per SSD è destinato a mutare, ma resta ancora da sciogliere il nodo del coordinamento normativo. Diverse, infatti, sono le disposizioni intervenute a più riprese per disciplinare il trattamento Iva dei ricavi tipici degli enti sportivi.
Le modifiche del decreto Fisco-lavoro 146/21, efficaci dal 1° gennaio 2025, che si originano dalla procedura di infrazione UE 2008/2010, per effetto della quale il legislatore ha revisionato la disciplina agli articoli 4 e 10 del DPR 633/72.
A partire dal 2025 si assisterà ad un disallineamento del trattamento fiscale tra imposte dirette ed Iva.
Ai fini Iva, queste operazioni entreranno in campo d’imposta, ancorché in esenzione, ed occorrerà, dunque, che gli enti si dotino di una partita Iva con conseguente fatturazione e registrazione delle operazioni.
Ulteriore aspetto è l’ambito di applicazione che sarà molto più ampio, dal momento che il decreto Fisco-lavoro esenta le prestazioni rese dalle ASD/SSD nei confronti di tutte le persone che praticano sport.
A prescindere, dunque, come previsto attualmente all’articolo 4, DPR 633/72, dall’esistenza di un valido rapporto associativo o di tesseramento con l’ente.
Va tuttavia considerato che il D. Lgs. 146/21 non cita tra gli enti beneficiari dell’esenzione le SSD per le quali, in assenza di chiarimenti, potrebbe aprirsi lo scenario della piena imponibilità Iva delle somme ricevute per l’attività sportiva.
All’articolo 36-bis, il legislatore ha introdotto un nuovo regime Iva, in vigore dal 17 agosto 2023, che si è aggiunto a quanto già disciplinato nei decreti Iva e Fisco-lavoro.
In particolare, si è prevista un’ipotesi di esenzione Iva per le prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, incluse formazione e didattica, rese nei confronti di persone che praticano lo sport da parte di organismi senza fini di lucro.
Si tratta di una fattispecie che riprende in parte quanto previsto dal Fisco-lavoro, estendendo il beneficio anche alle SSD ed anticipando di oltre un anno l’introduzione dell’esenzione Iva.
È chiara la confusione per gli operatori, alle prese con diverse norme tra loro sovrapposte e più scenari applicabili per gli enti.