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Quali sono le tre società di capitali?

Fortunata Bianco
Fortunata Bianco
2025-06-27 06:37:23
Numero di risposte : 13
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Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.). Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita semplice che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali).
Elsa Martini
Elsa Martini
2025-06-27 02:52:29
Numero di risposte : 14
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Tuttavia nell’atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l., ma solo per le cooperative con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Le cooperative con almeno tre soci e meno di nove soci devono invece adottare le stesse norme della S.r.l. Recita infatti l’art. 2522 c.c.: «Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (...)». Inoltre non esiste più la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata: i soci della cooperativa assumono sempre, per le obbligazioni sociali, una responsabilità limitata al solo capitale sottoscritto. Consistente nella prevalenza, ad esempio: dell’attività svolta a favore dei soci; degli apporti di beni e servizi da parte dei soci; ecc. Le cooperative sociali sono riconosciute dal d.lgs. 460/97 quali ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), soggetti, cioè, che si organizzano in forma imprenditoriale per il conseguimento di finalità sociali. Quanto alle forme della costituzione, all’amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Fino al 2001 il codice civile prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa. Con la riforma del diritto societario del 2004 l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato, ma ad oggi è comunque sempre possibile – a determinate condizioni – costituire società cooperative con un numero di soci minimo di 3. Le Società cooperative meritano un cenno a parte. A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico». L’adempimento rientra tra quelli effettuabili tramite la Comunicazione Unica. In pratica, infatti, i beni e i servizi prodotti non consumati dai soci vengono venduti anche ai non soci. La cooperative con meno di venti soci possono adottare norme della società a responsabilità limitata. I vari tipi di cooperative Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell’attività svolta e delle dimensioni. La riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto il principio della cosiddetta «mutualità prevalente». Le cooperative devono essere almeno nove o a determinate condizioni almeno tre. Allo scopo mutualistico può aggiungersi, entro certi limiti, anche lo scopo di lucro, che rimane tuttavia puramente secondario. Le società di capitali possono essere a responsabilità limitata (s.p.a o S.r.l), oppure possono essere costituite come società per azioni (s.p.a.). Le società cooperative non sono una società di capitali ma possono adottare le stesse norme della s.r.l. Nelle cooperative i soci, oltre ad essere produttori, sono anche consumatori di parte dei beni e servizi prodotti. I soci devono essere al meno nove o a determinate condizioni almeno tre. I soci devono essere almeno nove o – a determinate condizioni – almeno tre. Dopo la riforma del diritto societario, per tutte le obbligazioni sociali risponde la sola società cooperativa con il proprio patrimonio. Inoltre le cooperative di consumo acquistano merci all’ingrosso dal produttore per venderle ai soci o a terzi a prezzi economici consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi. La cooperativa si può definire infatti come l’unione di persone che svolgono un’attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato. Non avendo per obiettivo il profitto (cioè la retribuzione del capitale), le cooperative non possono avere nel bilancio annuale un utile da ripartire tra i soci superiore ad una minima percentuale del capitale sociale. Scopo della società non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi. La riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto il principio della cosiddetta «mutualità prevalente», la cui certificazione è di competenza del Ministero dello sviluppo economico mediante l’iscrizione in un apposito Albo che consente l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge. La società a responsabilità limitata (S.r.l) è una delle due forme previste per le società di capitali, può essere costituita con un numero di soci minimo di uno, per le cooperative, minimo di tre e massimo di cinquanta e con un capitale sociale minimo di diecimila euro, l’apporto dei soci può essere in contanti o in natura, anche mediante prestazioni di lavoro o servizi. La società per azioni (S.p.a) è una delle due forme previste per le società di capitali, può essere costituita con un numero di soci minimo di due, numero massimo non previsto e con un capitale sociale minimo di cinquantamila euro. La società a responsabilità limitata (S.r.l) e la società per azioni (S.p.a), sono due delle società di capitali più comuni. La S.r.l e la S.p.a sono entrambe società di capitali a responsabilità limitata, però presentano alcune differenze sostanziali.