Il tutore volontario, alla cessazione dell'ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni l'assegnazione di un'equa indennità quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte durante la tutela sono state particolarmente complesse e onerose.
La domanda deve essere presentata al Tribunale per i minorenni che ha aperto la tutela e nominato il tutore volontario, insieme alla relazione dove l'interessato descrive l'attività svolta e indica gli elementi che giustificano la particolare complessità e onerosità.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale per i minorenni, considerati:
durata dell'ufficio,
attività svolte,
onerosità della gestione,
ogni altro elemento idoneo,
può assegnare al tutore volontario una somma a titolo di equa indennità, fino a un importo massimo di 900 euro.
L'istanza per l'assegnazione dell'equa indennità deve essere presentata dal tutore alla Prefettura competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato, tramite il modello allegato al decreto in disamina:
compilato con le generalità del tutore volontario e del minore straniero non accompagnato,
indicando gli estremi del provvedimento di nomina del tutore,
indicando le coordinate bancarie dell'interessato,
corredato dal provvedimento col quale il Tribunale per i minorenni assegna l'equa indennità.