L’ufficio dell’amministratore di sostegno è presuntivamente gratuito.
L’amministratore viene infatti preferibilmente scelto -per dictum di legge ma anche per consolidata prassi- entro la cerchia familiare.
Vi sono tuttavia dei casi, previsti dall’art. 408 c.c., in cui il Giudice può nominare all’incarico di natura pubblicistica di amministratore “altra persona idonea”, purchè “ne ravvisi l’opportunità o ricorrano gravi motivi nel caso di designazione dell’interessato”.
In tali motivati casi e conseguentemente alla nomina extrafamiliare, vengono ravvisate dal Giudice valide ragioni per derogare alla presunzione di gratuità dell’ufficio e dunque ai sensi dell’art. 379 C.c. “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione” riconoscere al legale incaricato dell’amministrazione un’indennità annuale per il tempo e le risorse dedicate alla gestione del beneficiario e ai suoi interessi, soprattutto quando esse siano numerose e complesse.
Essa viene liquidata, ad anno solare, dal Giudice Tutelare tenendo conto: dell’entità del patrimonio del beneficiario, delle difficoltà incontrate dall’amministratore nella cura della persona ovvero nella cura degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario;
Partendo dalle somme “liquide” del beneficiario, giacenti sui conti correnti o variamente investite, l’indennità va normalmente individuata secondo una percentuale, successivamente aumentabile in base a coefficienti moltiplicatori riconducibili, da un lato, alla presenza di beni immobili da gestire e, dall’altro, alle specifiche e concrete difficoltà inerenti la cura della persona o la gestione degli interessi della stessa.
Sono sempre rimborsabili le spese vive anticipate, previa allegazione di giustificativo.
A tale indennità spettante all’avvocato che svolga l’ufficio di amministratore di sostegno la giurisprudenza riconosce da tempo natura non reddituale ma compensativo-remunerativa.