I nonni possono chiedere l'affidamento dei nipoti quando il giudice ritenga che non vi siano le condizioni perché il minore possa vivere e crescere nella propria famiglia di origine, per via di una situazione di abbandono o per mancanza di assistenza materiale e morale, grave e irreversibile. Le più frequenti cause di allontanamento del minore dai genitori sono l’accertata trascuratezza materiale e affettiva, i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, problemi sanitari di uno o entrambi i genitori ed i problemi di violenza domestica. Sempre più frequente è anche l’ipotesi del rifiuto immotivato di una figura genitoriale. E’ necessario verificare, in primo luogo, se la definitiva recisione dei rapporti dei minori con figure significative sul piano affettivo e relazionale strettamente collegate genitori corrisponda al preminente interesse del minore. E’ assolutamente opportuno valutare la relazione del minore con le figure quali i nonni che hanno dimostrato in via effettiva la propria disponibilità a rivestire il ruolo di famiglia. I nonni devono essere giudicati idonei e adeguati ad soddisfare tutti i bisogni del minore: materiali, morali, educativi e di cura. Essi devono essere in grado di assicurare una situazione affettiva, morale e materiale idonea per un adeguato equilibrio psicofisico. L’accertamento della idoneità delle figure familiari vicarianti deve essere soggetto all’obbligo – per il giudice – di acquisire un compendio probatorio adeguato ai fini della decisione, per la salvaguardia del diritto del minore al rispetto della vita familiare, come sancito dall’art 8 CEDU. Pertanto, è necessario disporre, laddove i genitori o gli interessati ne facciano richiesta, una consulenza tecnica per la valutazione della personalità e capacità educativa dei richiedenti nei confronti del minore, per confrontarne gli esiti con le valutazioni espresse dei servizi sociali.