Nella misura della tabella N al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani - minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra.
Nella misura della tabella G al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani – minori di anni 21 o studenti universitari o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di 1^ categoria o di assegno di incollocabilità e del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra.
Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge.
Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto.