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Che cosa prevede la normativa sulla formazione dei docenti?

Federico Mariani
Federico Mariani
2025-07-22 07:44:20
Numero di risposte : 10
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La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Il personale della scuola può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio e di continuità dell'insegnamento, a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni. Per la partecipazione a tali eventi, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento. Tra queste le risorse previste dalla legge 107, le risorse PON- FSE e altri finanziamenti Miur, come quelli previsti dalla ex-legge 440. Sarà cura del Ministero fornire un quadro esaustivo e coordinato delle diverse filiere progettuali e finanziarie che rappresentano le risorse a disposizione di ogni scuola, sia direttamente che indirettamente, tramite partecipazione a piani nazionali. Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale. Tale Piano è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Vania Rizzi
Vania Rizzi
2025-07-22 06:23:53
Numero di risposte : 7
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La normativa sulla formazione dei docenti prevede una formazione suddivisa in due parti distinte: la formazione generale della durata di 4 ore e la formazione sui rischi specifici della durata di 8 ore. La scuola rientra tra quelle attività che vengono identificate dalla normativa a rischio medio. Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce per tutti i lavoratori tempi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per tutti i lavoratori e, quindi, anche per i docenti. Una volta che il docente ha frequentato le suddette ore, per un totale di 12, dovrà sostenere un esame finale per il conseguimento dell’attestato di partecipazione. Il corso avrà una validità di 5 anni, trascorsi i quali il docente sarà obbligato a frequentare un corso di aggiornamento della durata non inferiore a 6 ore. La formazione dovrebbe svolgersi prima dell’inizio delle attività scolastiche, in caso di impossibilità il Dirigente Scolastico dovrà programmare le attività di formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore. La normativa prevede che i costi della formazione debbano essere sostenuti dall’istituzione scolastica, poiché trattasi di attività obbligatoria per il lavoratore. Inoltre, il Decreto Legislativo 81/08 impone che le attività di formazione sulla sicurezza debbano svolgersi all’interno dell’orario di lavoro, per i docenti quindi la formazione sulla sicurezza rientra nelle 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’articolo 29 del CCNL 2006-2009.
Graziella Giordano
Graziella Giordano
2025-07-22 06:23:05
Numero di risposte : 4
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La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. La formazione, in primo luogo, è qualificata come "in servizio", indicando quindi la necessità che venga fatta rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale. L'intento del legislatore è chiaro, dare valore alla formazione come ad una attività insita nella stessa professione di docente, chiamato ad essere sempre aggiornato. La legge 107/15 non definisce alcun monte ore fisso. Le scuole, a livello locale, invece, sono chiamate a quantificare l'obbligo in termini di Unità Formative, indicando anche le attività valide per assolverlo. Il loro unico dovere è il rispetto degli obiettivi. Per il resto, possono liberamente scegliere corsi "esterni", purché proposti da soggetti accreditati. La direttiva 170/2016 affronta la questione degli enti accreditati per erogare i corsi di formazione. Con questo testo, il Governo ha fissato i criteri che gli enti privati che erogano formazione devono rispettare per essere accreditati presso il Miur e per vedere riconosciuti i loro corsi. Contestualmente viene istituita la piattaforma SOFIA, dentro la quale vengono raccolti tutti i corsi di formazione validi per assolvere l'obbligo professionale.
Iacopo Santoro
Iacopo Santoro
2025-07-22 05:24:11
Numero di risposte : 14
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La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Ai sensi del su citato comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente, come appunto riconosce la Corte di Giustizia Europea nell’ottobre 2021. La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio. La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. Sono diverse le fonti normative e giurisprudenziali che specificano che la formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio.
Cirino Santoro
Cirino Santoro
2025-07-22 03:59:57
Numero di risposte : 5
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La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come obbligatoria, permanente e strategica e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo. Il nuovo quadro normativo indica alcuni strumenti innovativi: il principio della obbligatorietà della formazione in servizio. Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e offre una visione strategica della formazione. Il sistema della formazione in servizio viene immaginato come ambiente di apprendimento permanente per gli insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per i docenti. La formazione in servizio prevede l’assegnazione ai docenti di una card personale per la formazione, la definizione di un Piano nazionale di formazione, con relative risorse finanziarie. L’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni singola scuola della ricognizione dei bisogni formativi e delle azioni formative progettate, il riconoscimento della partecipazione alla ricerca, alla formazione, alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.
Alessandra Neri
Alessandra Neri
2025-07-22 03:55:10
Numero di risposte : 15
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La formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio. La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009. La formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio. La formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali. La formazione rientra nelle ore di servizio e per cui, quindi, diventa essenziale rimarcare che se tali ore fossero state esaurite durante l’anno scolastico devono essere retribuite con il fondo di istituto.
Massimo Bianchi
Massimo Bianchi
2025-07-22 03:14:34
Numero di risposte : 10
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La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Il CCNL 2019-21 dedica l’art. 36 al tema, sottolineando che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Dunque, anche il contratto collettivo rimarca l’importanza della formazione, ma non ci sono vincoli orari minimi. Si riafferma il principio del diritto-dovere di formarsi, ma non è prevista alcuna indicazione specifica sulle ore da svolgere. Le ore di formazione rientrano nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali previste dall’art. 44 del medesimo contratto collettivo nazionale. Il Piano di formazione elaborato dalle singole scuole va inserito nel PTOF e prevede proposte formative a cui gli insegnanti sono invitati ad aderire. I corsi PNRR non sono obbligatori, il docente ha piena libertà di scelta per la sua formazione, che può essere espletata in diversi modi, purché erogata da enti accreditati. Il docente ha ampio margine di manovra e, se il corso è espletato da un ente validamente accreditato, l’insegnante assolve al suo obbligo di formazione, senza che sia necessaria la sua adesione ai corsi organizzati dalla scuola.
Concetta Sorrentino
Concetta Sorrentino
2025-07-22 03:13:16
Numero di risposte : 11
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La normativa sulla formazione dei docenti prevede che i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengano, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Il personale che partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. Dunque, i docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione verrà svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. Il personale ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. La stessa opportunità di fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.