La formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore di servizio?

Mietta Rinaldi
2025-09-05 18:29:11
Numero di risposte
: 16
La formazione, in primo luogo, è qualificata come "in servizio", indicando quindi la necessità che venga fatta rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale.
L'obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che abbiano un contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time.
La legge 107/15 non definisce alcun monte ore fisso.
Il Dirigente Scolastico, all'interno di ogni istituto, detta le linee di indirizzo.
In tutto questo sistema, però, un ruolo cardine è sempre e comunque riconosciuto alla libertà del docente.
In nessun modo gli insegnati possono essere obbligati a prendere parte alle iniziative di formazione approvate dal collegio.
Il loro unico dovere è il rispetto degli obiettivi.
Per il resto, possono liberamente scegliere corsi "esterni", purché proposti da soggetti accreditati.

Lina Rossetti
2025-08-30 01:19:28
Numero di risposte
: 19
La formazione obbligatoria va svolta nelle ore di servizio.
Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per portare a termine la formazione, pertanto questo obbligo può tranquillamente essere portato a termine all’interno della 40 ore dedicate alle attività di collegio docenti, oppure alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, che viene definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha alcun vincolo di ore annuali o triennali.
Ai sensi della normativa vigente, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta, come da definizione, di formazione in servizio, appunto, perciò da completare durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto.
Cosa vuol dire in parole povere? Che l’obbligatorietà della formazione è legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare delle ore aggiuntive.
La formazione, anche se imposta per legge, rimane oggetto di contrattazione di delibera collegiale e il suo svolgimento è da completare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
Nelle funzione del docente rientra anche la formazione e l’aggiornamento e che, perciò, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività.

Alfredo Russo
2025-08-23 19:33:54
Numero di risposte
: 25
Non è dunque previsto alcun obbligo di raggiungere tali 80 ore complessive di impegni funzionali tramite formazione. Ad essere indicata è solo la priorità assegnata alla formazione dei docenti all’interno del monte ore massimo di 40 + 40. La parola prioritariamente non può, in nessun caso, essere confusa con obbligatoriamente. In tal senso, va assolutamente respinta l’interpretazione portata avanti da alcuni Dirigenti Scolastici, secondo cui diverrebbe obbligatorio raggiungere il monte ore completo di 80 ore attraverso ore obbligatorie di formazione. A sostegno di questa interpretazione occorre anche fare presente che, essendo il numero di ore previste per i consigli di classe variabile per materia e numero di classi assegnate, si arriverebbe all’assurdità di avere docenti con molte ore di formazione obbligatoria in più rispetto ad altri docenti con più classi e più consigli da effettuare.

Sara Pellegrini
2025-08-14 19:26:36
Numero di risposte
: 16
La premessa essenziale va da ricercare innanzi tutto nel fatto che la formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio.
La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori.
Ora, nel nostro ordinamento non vi è traccia di norme che impongono ore aggiuntive di lavoro per l’obbligo della formazione, questo obbligo può e deve essere espletato all’interno delle 40 ore dedicate alle attività di Collegio docenti o alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.
La formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali.
La formazione rientra nelle ore di servizio e per cui, quindi, diventa essenziale rimarcare che se tali ore fossero state esaurite durante l’anno scolastico devono essere retribuite con il fondo di istituto.
In mancanza di fondi ovvero perchè le 40 ore funzionali sono state già espletate durante l’anno scolastico appare evidente che nessun obbligo di frequenza di attività di formazione può essere imposta al docente.

Rosalino Esposito
2025-08-05 11:37:48
Numero di risposte
: 20
I dipendenti pubblici dovranno dedicare 40 ore all’anno alla formazione obbligatoria. A partire dal 2025, ogni dipendente pubblico dovrà partecipare a corsi di formazione per un totale di 40 ore all’anno. Questo nuovo obbligo mira a responsabilizzare i dirigenti, i quali dovranno assicurarsi che ogni lavoratore riceva la giusta formazione. Le amministrazioni sono chiamate a monitorare l’efficacia degli interventi formativi e a verificare che questi contribuiscano realmente a migliorare la qualità del servizio pubblico. Le amministrazioni che devono predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono tenute a fornire informazioni dettagliate su ogni intervento formativo, tra cui: l'area di competenza e la relativa descrizione; se la formazione è obbligatoria, con il riferimento normativo; i destinatari dei corsi; le modalità di erogazione (formazione in aula, online, ecc.); il numero di ore previste per ogni corso; le risorse utilizzabili, come Syllabus o altre piattaforme formative; i tempi di erogazione. Nonostante l’obiettivo positivo della direttiva, ci sono delle criticità da considerare. Il principale rischio riguarda la pressione che l’obbligo delle 40 ore di formazione potrebbe esercitare sulle amministrazioni, specialmente quelle con risorse limitate. Inoltre, l’efficacia di queste iniziative dipenderà molto dalla capacità dei dirigenti di trasformare l’apprendimento in miglioramenti concreti nella gestione pubblica.

Noel Fabbri
2025-08-03 18:21:41
Numero di risposte
: 19
La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
La formazione dei docenti avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43.
Le ore residue dai collegi docenti e dai consigli di classe, ovvero le ore residue delle lettere a) e b) (40+40), saranno destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti.
Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento ed è retribuita.
In buona sostanza la confusione regna sovrana tra un CCNL scuola che accoglie alcuni aspetti dettati dal PNRR, ma non definisce, come la legge fa, la formazione obbligatoria, si limita a definirla come un diritto ed un dovere del personale scolastico.
Su questo delicato, ma importantissimo argomento, spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito dare delle direttive chiare e precise.

Antonia Guerra
2025-07-22 04:45:51
Numero di risposte
: 25
Il personale in formazione deliberata da Collegio docenti è considerato in servizio a tutti gli effetti e tale formazione può essere inserita nelle 40 ore+40 ore destinate alle attività funzionali.
Visto che nel contratto è ancora previsto che il piano annuale delle attività è deliberato dal collegio docenti,
In base al suo potere organizzativo può "obbligare" i docenti a formarsi per le 10 ore citate?
Il personale in formazione deliberata da Collegio docenti è considerato in servizio a tutti gli effetti e tale formazione può essere inserita nelle 40 ore+40 ore destinate alle attività funzionali.
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