Cosa rientra nella formazione obbligatoria docenti?

Donato Conte
2025-09-01 12:23:11
Numero di risposte
: 22
La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Il testo normativo ha voluto attribuire il carattere obbligatorio a tali attività, dando alle singole scuole il compito di definirle in coerenza con il PTOF.
Tali ore devono rientrare nel computo delle attività funzionali all’insegnamento.
Infatti, si parla di “formazione in servizio”: ciò significa che non vanno svolte durante le ore di insegnamento, ma devono essere incluse nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali previste dall’art. 44 del medesimo contratto collettivo nazionale.
Il docente ha la piena libertà di decidere se aderire a quanto elaborato dal Collegio o, in alternativa, di orientarsi verso iniziative esterne all’istituto.
Pertanto, se il corso è espletato da un ente validamente accreditato, l’insegnante assolve al suo obbligo di formazione, senza che sia necessaria la sua adesione ai corsi organizzati dalla scuola, PNRR o meno che siano.

Domingo Pellegrino
2025-08-23 18:30:57
Numero di risposte
: 20
La formazione obbligatoria dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19, specifica che la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. La formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. La formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.

Simona Riva
2025-08-18 17:34:47
Numero di risposte
: 19
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.
Il personale della scuola può essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio e di continuità dell'insegnamento, a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e iniziative promosse da enti e associazioni.
Per la partecipazione a tali eventi, il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.
Nota protocollo 17889 del 1° dicembre 2014 - Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per l’insegnamento della lingua inglese rivolti ai docenti della scuola primaria.
Nota protocollo 17849 del 1° dicembre 2014 - Avvio dei Corsi per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL.
Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa.

Vania Cattaneo
2025-08-05 10:25:42
Numero di risposte
: 19
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
La formazione, in primo luogo, è qualificata come "in servizio", indicando quindi la necessità che venga fatta rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale.
L'intento del legislatore è chiaro, dare valore alla formazione come ad una attività insita nella stessa professione di docente, chiamato ad essere sempre aggiornato.
In particolare, fissa gli obiettivi e di conseguenza gli ambiti entro i quali deve essere svolta la formazione.
Per questi primi tre anni, sono stati scelti i seguenti segmenti:
Inclusione scolastica e sociale
Gestione della classe e problematiche relazionali
Didattica e metodologie
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Didattica per competenze e competenze trasversali
Problemi della valutazione individuale e di sistema
Autonomia organizzativa e didattica
L'obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che abbiano un contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time.
Si estende, senza eccezioni, a tutti gli ordini e gradi di istruzione: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria, di primo e secondo grado.
Il loro unico dovere è il rispetto degli obiettivi.
Per il resto, possono liberamente scegliere corsi "esterni", purché proposti da soggetti accreditati.
Oltre alla legge 107/2015, infatti, c'è un altro atto normativo di importanza centrale nella costruzione dell'obbligo formativo dei docenti.
Si tratta della Direttiva 170/2016, che affronta la questione degli enti accreditati per erogare i corsi di formazione.
Con questo testo, il Governo ha fissato i criteri che gli enti privati che erogano formazione devono rispettare per essere accreditati presso il Miur e per vedere riconosciuti i loro corsi.
Contestualmente viene istituita la piattaforma SOFIA, dentro la quale vengono raccolti tutti i corsi di formazione validi per assolvere l'obbligo professionale.

Damiana Sanna
2025-07-31 05:14:19
Numero di risposte
: 18
La scuola rientra tra quelle attività che vengono identificate dalla normativa a rischio medio.
La normativa prevede una formazione che è suddivisa in due parti distinte: La formazione generale della durata di 4 ore, La formazione sui rischi specifici della durata di 8 ore.
Il corso avrà una validità di 5 anni, trascorsi i quali il docente sarà obbligato a frequentare un corso di aggiornamento della durata non inferiore a 6 ore.
Docenti in scuole classificate rischio medio 4 ore generale 8 ore specifica 5 anni 6 ore.
La formazione dovrebbe svolgersi prima dell’inizio delle attività scolastiche, in caso di impossibilità il Dirigente Scolastico dovrà programmare le attività di formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore.
Il Decreto Legislativo 81/08 impone che le attività di formazione sulla sicurezza debbano svolgersi all’interno dell’orario di lavoro.
Per i docenti quindi la formazione sulla sicurezza rientra nelle 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’articolo 29 del CCNL 2006-2009.

Maika Santoro
2025-07-22 06:19:54
Numero di risposte
: 21
La formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio.
La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori.
La formazione obbligatoria, permanente e struttura dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio.
Ai sensi del su citato comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto.
La formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
Anche la Cassazione, con la sentenza n.7320/2019, ha specificato che la formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali.

Ubaldo Lombardo
2025-07-22 06:03:25
Numero di risposte
: 15
La formazione del personale della scuola è divenuta obbligatoria con l'ultimo contratto per i docenti poiché la formazione è possibile esigerla con le ore che residuano dalle 40+40.
A calcolo nel nostro istituto possiamo contare almeno su quaranta ore a disposizione per formazione ed aggiornamento.
Come scuola abbiamo aderito all'avviso PNRR "formazione" presentando un progetto che prevede la formazione di tot docenti per tot ore attraverso progetti formativi di tipo diverso.
La scuola programmi un corso di formazione per i docenti da svolgersi sulle tematiche indicate dal PTOF ad esempio metodologia di insegnamento e a valersi sulle ore residue dalle 40+40 di cui sopra e sui fondi PNRR ricevuti per la formazione.
Pongo il quesito poiché se tutti i docenti optassero per la soluzione individuale anziché per la soluzione individuata dal Dirigente Scolastico con i fondi PNRR anzidetti si rischierebbe di svuotare di presenze il corso medesimo.
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