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Cosa dice l'articolo 36 della scuola?

Giulio Martini
Giulio Martini
2025-07-22 06:28:36
Numero di risposte : 9
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Al personale docente di ruolo il CCNL comparto scuola all’art. 36 CCNL prevede che gli stessi possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede. L’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, così come modificato dal Decreto Sostegni TER ha precisato che è possibile accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali. Pertanto, il docente neoimmesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Una questione problematica in merito all’applicazione dell’art. 36 CCNL riguarda la possibilità di usufruirne nello stesso anno di immissione in ruolo. Per effetto di quanto disposto dal decreto ministeriale autorizzazione nomine in ruolo, che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, all’art. 3 comma 3 è chiarito in maniera definitiva.
Liliana Villa
Liliana Villa
2025-07-22 06:16:12
Numero di risposte : 13
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L'art. 36 CCNL del comparto Scuola viene in aiuto consentendo ai docenti di ruolo di accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’art 36, sostituito dall’art.47 alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto 2019/21, resta una buona opportunità per i docenti di ruolo che abbiano almeno superato l’anno di prova, tuttavia, più che una scelta, ricorrervi è quasi sempre un obbligo, quando la motivazione per lavorare nella propria provincia è davvero forte e la sede di titolarità è troppo lontana. A volte sono centinaia di km, altre volte si arriva a mille, sta di fatto che, in assenza di trasferimento interprovinciale o di assegnazione provvisoria, l’unica possibilità per non partire è mettersi in aspettativa non retribuita ed accettare una supplenza annuale, purché, naturalmente, si abbiano i titoli per essere iscritti nelle GPS. Per il resto, una volta accettato l’incarico, il docente di ruolo ritorna ad essere un supplente e, principalmente, ritorna allo stipendio base. Nulla cambia, dal punto di vista economico, per chi non abbia maturato gli anni di servizio sufficienti per accedere alle successive fasce di retribuzione e riceva un contratto annuale sullo stesso grado di istruzione, variando esclusivamente la materia, come indicato dalla normativa corrente. In tutti gli altri casi, però, qualcosa cambia, e non sempre in meglio: ad esempio, per chi ha raggiunto le superiori fasce retributive in ruolo, si tratta di rinunciare ad almeno 250 euro mensili, a cui si aggiungono le differenze stipendiali nel caso il docente sia iscritto nelle GPS in grado inferiore a quello di titolarità.
Michele Palmieri
Michele Palmieri
2025-07-22 05:35:44
Numero di risposte : 12
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L'articolo 36 del CCNL Scuola 2019-2021 stabilisce che le ore di formazione del personale docente siano considerate servizio e vadano riconosciute. L’articolo 36 del CCNL Scuola 2019-2021 si concentra sulla formazione del personale scolastico, definendola come diritto e dovere. Stabilisce l’obbligo dell’amministrazione di fornire risorse per la formazione in servizio, inclusi percorsi universitari per arricchire le competenze professionali. Prevede che la formazione sia considerata servizio e demanda al collegio docenti la definizione di tutto ciò che riguarda i percorsi formativi da riconoscere: su cosa formarsi, come e le modalità di riconoscimento delle ore prestate. Sottolinea l’importanza della formazione continua per lo sviluppo professionale e personale dei docenti.
Michela Monti
Michela Monti
2025-07-22 04:30:10
Numero di risposte : 11
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L’art. 3, comma 3 del D.M. n. 138 del 13.07.2023 ha stabilito che Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Pertanto, i docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 36 CCNL 2006-2009 per accettare un incarico di supplenza. La Circolare MIM n. 43440 del 19.07.2023 ha chiarito che per l’a.s. 2023/2024 valgono le disposizioni di cui all’art. 36 CCNL 2006-2009, con la precisazione di cui al punto 1). Il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E quindi, ad eccezione dei docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova, per i quali è preclusa la possibilità di accettare incarichi di supplenza, i docenti di ruolo potranno accettare supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini o gradi di istruzione, sia su posto intero che su spezzone, purché con scadenza al 30/06 o al 31/08. Poiché il sostegno non costituisce un’autonoma classe di concorso, ma una “tipologia di posto”, non sarà possibile accettare supplenze su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità. Ciò vale anche nel caso in cui la supplenza su posto di sostegno fosse attribuita da graduatoria incrociata il cui punteggio è preso da classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, in quanto a nulla rileva la modalità di attribuzione della supplenza, stante la previsione, ai sensi del sopracitato art. 36, della possibilità di accettare supplenze unicamente su diverso ordine, grado o classe di concorso, ma non su diversa tipologia di posto. I docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità e i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità. Il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia. Il docente titolare di scuola dell’infanzia su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola dell’infanzia. Il docente titolare di scuola primaria su posto comune non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria. Il docente titolare di scuola primaria su posto di sostegno non può accettare supplenze su posto comune, né di sostegno, nella scuola primaria. Il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Il docente titolare di scuola secondaria di I grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di primo grado. Il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto comune non può accettare supplenze su posto comune nella stessa classe di concorso, né su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il docente titolare di scuola secondaria di II grado su posto di sostegno non può accettare supplenze, né su posto comune, né su posto di sostegno, nella scuola secondaria di secondo grado.