:

Cosa disciplina l'Articolo 82 del decreto legislativo 117 del 2017?

Timoteo Bianco
Timoteo Bianco
2025-07-22 20:49:21
Numero di risposte : 16
0
Facendo dunque riferimento alla lettera della norma, l’articolo 82 del CTS al comma 3 dispone che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro. In altri termini si stabilisce un particolare regime di favore per le organizzazioni di volontariato che possono usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro per «gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività» istituzionale dell’ente. Viene, dunque rispristinata l’esenzione già prevista fino al periodo di imposta 2017, dall’art. 8, comma 1, Legge 11 agosto 1991, n. 266. Di contro, per tutti gli altri ETS l’esenzione si riferisce solo ad eventuali modifiche statutarie poste in essere per adeguare gli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore.