Cosa prevede la legge n. 4 del 2013?

Samuel Milani
2025-07-23 09:35:56
Numero di risposte
: 12
La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’.
Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo.
Le associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura.
La legge 4/2013 contiene la regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche.
La legge in esame regolamenta anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali.
Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013): “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Il riferimento del testo ufficiale all’art. 2229 c.c. sottolinea come le professioni non organizzate non possano intervenire in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, periti agrari, consulenti del lavoro.
Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cp).
Appartengono all’elenco delle professioni senza albo della legge 4/2013 una serie di figure come, per esempio, tributaristi, amministratori di condominio, consulenti legali in materie stragiudiziali, urbanisti.
Vi possono figurare anche professioni nuove come pubblicitari, wedding planner, grafici.
È possibile consultare l’elenco delle professioni non organizzate della L. 4/2013 sul sito istituzionale del Mise a scopo informativo.
Le sezioni nelle quali si articola l’elenco delle professioni non regolamentate sono 3, a seconda dei requisiti che possono vantare: associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi (ex. art. 7, L. 4/2013), aggregazioni di associazioni professionali.

Gabriella Pagano
2025-07-23 07:26:21
Numero di risposte
: 13
La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

Damiana Palmieri
2025-07-23 06:33:30
Numero di risposte
: 10
La legge 14 gennaio 2013, n. 4 prevede disposizioni in materia di professioni non organizzate.
Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013.

Piccarda Russo
2025-07-23 06:24:47
Numero di risposte
: 13
La legge n. 4 del 2013 prevede che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.
Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita’ e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonche’ una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalita’ dell’associazione.
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e’ consentito l’esercizio delle attivita’ professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita’ dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.