La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’.
Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo.
Le associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva della professione in questione, lasciando così sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura.
La legge 4/2013 contiene la regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche.
La legge in esame regolamenta anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali.
Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013): “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Il riferimento del testo ufficiale all’art. 2229 c.c. sottolinea come le professioni non organizzate non possano intervenire in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, periti agrari, consulenti del lavoro.
Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cp).
Appartengono all’elenco delle professioni senza albo della legge 4/2013 una serie di figure come, per esempio, tributaristi, amministratori di condominio, consulenti legali in materie stragiudiziali, urbanisti.
Vi possono figurare anche professioni nuove come pubblicitari, wedding planner, grafici.
È possibile consultare l’elenco delle professioni non organizzate della L. 4/2013 sul sito istituzionale del Mise a scopo informativo.
Le sezioni nelle quali si articola l’elenco delle professioni non regolamentate sono 3, a seconda dei requisiti che possono vantare: associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi (ex. art. 7, L. 4/2013), aggregazioni di associazioni professionali.