Quando si fa sciopero bisogna avvisare il datore di lavoro?

Benedetta Basile
2025-08-26 11:17:29
Numero di risposte
: 28
No.
Sia nei settori privati che pubblici il dipendente non ha nessun obbligo di comunicare in anticipo la propria adesione allo sciopero e chiedertelo è un comportamento inappropriato da parte dell’azienda.
In alcune amministrazioni pubbliche i dirigenti hanno l’obbligo di chiedere al personale se sono intenzionati o meno a scioperare ma i dipendenti non sono obbligati a darne comunicazione.

Federica Grassi
2025-08-20 01:12:00
Numero di risposte
: 25
Il lavoratore può prendersi la libertà di rifiutarsi di comunicare la propria adesione ad uno sciopero organizzato.
Il datore di lavoro non può imporre l’obbligo di comunicazione dell’adesione individuale allo sciopero.
A sciopero indetto, e questo anche nei servizi pubblici essenziali, l’azienda può chiedere ai lavoratori di comunicare volontariamente se aderiranno o meno, ma non può obbligarli a farlo.
Può chiedere solo collaborazione.
Lo sciopero non deve giustificazioni.
Non si può essere licenziati per aver partecipato a uno Sciopero e non averne comunicato l’adesione.

Sebastiano Rizzo
2025-08-13 07:06:46
Numero di risposte
: 23
Esiste un preavviso per lo sciopero. Salvo nei servizi pubblici essenziali, i dipendenti non sono tenuti a fornire al datore di lavoro un preavviso prima di scioperare. L’obbligo dei lavoratori scioperanti di fornire un preavviso dell’intenzione di astenersi dall’attività lavorativa è prescritto dall’art. 2 della L. n. 146/1990, che delinea in generale il procedimento da seguire per la proclamazione dello sciopero solo nei servizi pubblici essenziali. In tal caso, il preavviso non deve essere inferiore a 10 giorni. Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza, l’omesso preavviso di sciopero sortisce effetti esclusivamente in ambito disciplinare e non si presta a legittimare una compressione totale del diritto allo sciopero. Per scioperare è necessaria una comunicazione scritta al datore. La sentenza sottolinea l’importanza della libertà di proclamazione dello sciopero: non è necessaria una formalizzazione o una comunicazione preventiva al datore di lavoro, il quale deve mantenere una posizione neutrale rispetto alla dinamica tra le organizzazioni sindacali.

Tristano Basile
2025-08-06 10:20:03
Numero di risposte
: 21
In base alla citata disposizione dell’articolo 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici, i dirigenti scolastici “invitano in forma scritta” il personale a esprimere la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora deciso.
Trattandosi di un “invito” e non di un ordine di servizio, non si configura per il dipendente un obbligo a esprimere in forma scritta una delle tre opzioni di cui sopra.
Quindi sotto il profilo della cogenza della dichiarazione, nulla cambia rispetto alla previsione del precedente accordo allegato al CCNL del 26/5/1999.
Il dirigente scolastico, per quanto attiene il diritto di sciopero, deve attenersi esclusivamente alle norme di legge e agli accordi attuativi in essa previsti: non gli é possibile forzare il dettato degli accordi trasformando, come nel caso ipotizzato, un invito in un obbligo.
Ove lo facesse, è del tutto prevedibile la reazione delle organizzazioni sindacali con una denuncia di comportamento antisindacale.
Il comportamento antisindacale non è, in base alla legge, una condotta precisamente tipizzata, ma trova, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, "realizzazione in tutti gli atti, posti in essere dal datore di lavoro, volti a impedire, limitare, comprimere, condizionare, vanificare il libero esercizio del diritto di sciopero”.
Alla luce di quanto sopra, il mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle puntuali disposizioni dell’Accordo di garanzia può senz’altro configurare gli estremi del comportamento di cui sopra.

Grazia Amato
2025-07-25 01:44:30
Numero di risposte
: 35
Una di queste è l’obbligo di informare preventivamente il datore di lavoro sull’intenzione di scioperare. La comunicazione dell’intenzione di scioperare deve avvenire con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, tranne che in casi di scioperi improvvisi o indetti dalle organizzazioni sindacali di primo grado. La legge non prevede un termine preciso entro cui l’informazione debba essere fornita. Tuttavia, è consigliabile farlo con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo sciopero, in modo da permettere all’azienda di organizzarsi per garantire i servizi minimi. L’informazione può essere fornita in diversi modi: ad esempio, attraverso una comunicazione formale scritta o mediante una comunicazione verbale da parte dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, è importante che l’informazione sia chiara e precisa, indicando la data, la durata e le modalità dello sciopero. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve contenere le seguenti informazioni: data e durata dello sciopero; motivi che ne hanno determinato la proclamazione; modalità di svolgimento dell’astensione dal lavoro; numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Il preavviso deve essere inviato al datore di lavoro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato direttamente all’ufficio del personale. In caso di sciopero senza preavviso, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.

Liliana Bellini
2025-07-25 00:17:04
Numero di risposte
: 22
Il diritto allo sciopero non può essere precluso o limitato, se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Ogni lavoratrice e ogni lavoratore, anche se non iscritto a un sindacato, può aderire individualmente allo sciopero, semplicemente astenendosi dal lavoro per l'intero orario o per una parte di esso.
Il dipendente non deve preventivamente comunicare la propria adesione all’azienda.
Lo sciopero è un diritto costituzionale, intoccabile.
Il datore di lavoro non può in alcun modo ostacolarlo o impedirlo, né tanto meno può licenziare o sanzionare il dipendente scioperante per essere stato assente dal lavoro.
Tuttavia, la lavoratrice o il lavoratore che aderisce allo sciopero decide autonomamente di rinunciare alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro.
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