Cosa prevede il diritto allo sciopero?

Priamo Ferraro
2025-08-05 16:50:38
Numero di risposte
: 22
Il diritto di sciopero può essere definito come un’astensione concertata dal lavoro da parte di tutti i lavoratori e costituisce il principale strumento di lotta sindacale perché il lavoratore, che è in una posizione di maggiore difficoltà rispetto al datore di lavoro, deve essere maggiormente tutelato.
In sostanza, quindi, lo sciopero serve a rivendicare i propri diritti nell’ambito del lavoro.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Quando si dice che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano è perché l’unica legge che lo ha disciplinato riguarda lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’esercizio del diritto di sciopero è consentito, ma bisogna sempre tenere a mente quali sono gli altri diritti dell’individuo.
Nel caso specifico bisogna garantire che l’individuo sappia, in un termine congruo, quale sarà il giorno in cui si procederà allo sciopero là dove vengano toccati altri diritti.
Per fare un esempio, basta pensare allo sciopero dei trasporti.
Là dove ci sono dei diritti che entrano in gioco rispetto al diritto di sciopero, vi sono delle norme che lo disciplinano ed è proprio questo il senso che il Costituente ha voluto dare in questo articolo.

Arturo Conte
2025-07-25 04:18:12
Numero di risposte
: 20
Il diritto allo sciopero costituisce un diritto di libertà, cioè un diritto il cui esercizio non può essere limitato, nè può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento. Lo sciopero si sostanzia in una astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati e, di regola, viene indetto dai sindacati. Esso ha lo scopo di sollecitare migliori condizioni di lavoro ma può anche tendere a fini diversi, come quello di evitare licenziamenti, di contestare l'autorità o di sostenere le richieste di altri. La legge ordinaria ha preso atto di tali aspetti e la normativa di riferimento è costituita dalla l. 15 luglio 1966, n. 604, dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, dalla l. 11 maggio 1990, n. 108 nonchè, da ultimo, dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23. A livello comunitario lo sciopero è disciplinato dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Di regola lo sciopero viene indetto dalle organizzazioni sindacali ed è esercitato da una pluralità di lavoratori, tuttavia, formalmente, si tratta di un diritto individuale, di cui il singolo è titolare e che può scegliere liberamente di esercitare. La prima disciplina dello sciopero si è avuta solo con la l. 12 giugno 1990, n. 146, che introdusse il principio per cui il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla salute, ai trasporti, alle comunicazioni. In caso di violazione della normativa che regola lo sciopero, questo può essere precettato da parte del Governo che può dunque ordinarne la revoca. Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502 c.p.. Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.
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