La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio culturale e naturale adottata nel 1972 ha definito il concetto di “Patrimonio dell’Umanità” e ha sancito la nascita di una Lista del Patrimonio Mondiale.
La Convenzione del 1972 è uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari.
Pur rispettando pienamente la sovranità degli Stati sul cui territorio si trovano i beni e i siti compresi nella Lista del Patrimonio Mondiale, la Convenzione stabilisce i doveri degli Stati firmatari che, attraverso la ratifica, riconoscono la sussistenza di un interesse collettivo da parte della comunità internazionale ed entrano a far parte in un meccanismo di cooperazione internazionale per la tutela e la conservazione del patrimonio.
La Convenzione, dunque, conferisce agli Stati il ruolo di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale attraverso l’attuazione di speciali misure e strumenti programmatici di pianificazione territoriale, l’abilitazione di personale qualificato e servizi specializzati all’interno dei Siti, programmi tecnico-scientifici di ricerca e conservazione e altre azioni che conferiscano a tal patrimonio una funzione di rilievo per le comunità.
Come all’art. 4 della Convenzione all’art 4, gli Stati partecipanti si assumono l’obbligo di garantire l’identificazione, la protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione, alle generazioni future, del patrimonio culturale e naturale situato nel loro territorio.