Cosa cambia per la pensione di reversibilità?

Eugenio Carbone
2025-08-23 03:34:19
Numero di risposte
: 19
La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico, riconosciuto dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato (o di un assicurato) deceduto. Ogni anno i limiti di reddito personale per poter beneficiare del supporto pensionistico sono soggetti a modifiche.
Per il 2025 i limiti reddituali, con relativi tagli, dovrebbero essere fissati come segue:
zero tagli (reversibilità totale): per redditi entro il limite di 23.579,22 euro
taglio reversibilità del 25%: per redditi compresi tra i 23.579,22 a 31.438,96 euro
taglio reversibilità del 40%: per redditi compresi tra i 31.438,96 euro e 39.298,70 euro;
taglio reversibilità del 50%: per redditi superiori a 39.298,70 euro.
Infatti, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini), l’importo della pensione di reversibilità è correlato alla situazione economica del superstite.
La percentuale di pensione assegnata varia in base al grado di parentela con il defunto.
Più nel dettaglio, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare.
Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%.
In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto.
In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione.
Le predette percentuali restano confermate anche per il 2025.
Occorre, poi, aggiungere che la pensione del dante causa è destinata a fratelli e sorelle solamente in assenza di coniuge, figli e genitori ed esclusivamente nel caso in cui soddisfino determinate condizioni:
celibi o nubili;
inabili al lavoro al momento della morte del pensionato;
non titolari di pensione diretta;
a carico del dante causa.
In tal caso spetta un quota pari al 15% per il fratello o per la sorella sola, che sale fino al:
30%: due fratelli o sorelle;
45%: tre fratelli o sorelle;
60%: quattro fratelli o sorelle;
75%: cinque fratelli o sorelle;
90%: sei fratelli o sorelle;
100%: sette fratelli o sorelle.
La possibilità che venga riconosciuto il 100% della pensione di reversibilità a fratelli e sorelle è dunque remota.
Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale, ampliandone il raggio di tutela solidaristica secondo le seguenti direttrici:
estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto (cfr. sent. n. 88 del 2022 e circ. Inps 64/2024);
dichiarando che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei medesimi redditi aggiuntivi (cfr. sent. n. 162/2022).

Karim Negri
2025-08-17 05:31:45
Numero di risposte
: 16
La pensione ai superstiti è di regola pari al 60% della pensione che percepita dal defunto, ma in presenza di determinati redditi personali, la quota di prestazione erogata dall’INPS si riduce di una percentuale tanto più elevata quanto maggiore è il reddito.
Nel 2024, la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell’importo della pensione è pari a 23.245,79 euro.
Se il coniuge del defunto ha un reddito annuo superiore a tale soglia, subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25%.
Il taglio sale al 40% se il reddito è compreso tra 31.127,72 euro e 38.909,65 euro, e arriva al 50% se il reddito del coniuge è superiore a 38.909,65 euro annui.
Ci sono però delle eccezioni, ovvero delle situazioni in cui la pensione di reversibilità non viene decurtata né adeguata di anno in anno ai nuovi limiti reddituali.
In presenza di figli fino a 21 anni o inabili nel nucleo familiare, che escludono qualsiasi decurtazione della pensione di reversibilità, indipendentemente dal reddito percepito.
Quando la pensione di reversibilità, se ridotta per effetto dei nuovi limiti, mette il beneficiario superstite nella situazione di avere meno denaro, complessivamente, rispetto a prima della morte del coniuge.

Giacomo Valentini
2025-08-11 09:49:55
Numero di risposte
: 14
La pensione di reversibilità spetta ai seguenti superstiti: il coniuge del professionista deceduto, i figli minori, i figli maggiorenni studenti, fino al ventiseiesimo anno di età.
I percentuali spettanti sono 60% della pensione percepita dal deceduto per il coniuge superstite, 20% della pensione percepita dal deceduto per ogni ulteriore superstite, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa.
Se intervenuta sentenza di divorzio, il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità esclusivamente laddove titolare dell’assegno di mantenimento.
In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura: 60% della pensione diretta, in caso di un solo figlio, 80% della pensione diretta in caso di due figli, 100% della pensione diretta in caso di tre o più figli.
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.
La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice e, in caso di figlio/a maggiorenne inabile a proficuo lavoro, deve essere allegato anche il certificato, rilasciato dalle strutture pubbliche competenti.
La liquidazione della pensione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria.
Dalla decorrenza economica della pensione di reversibilità cessa l’assegno mensile previsto per l’assistenza di figli disabili.

Franco Caruso
2025-07-31 21:21:48
Numero di risposte
: 28
La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata in favore dei superstiti di un iscritto pensionato, calcolata secondo aliquote predeterminate sulla base della pensione diretta che spettava all'iscritto.
La pensione di reversibilità spetta a: Il coniuge superstite; I figli minorenni; I figli fino a 21 anni se frequentano scuole medie o professionali; I figli fino a 26 anni se iscritti a un corso universitario e a carico del pensionato al momento della morte, senza lavoro retribuito; I figli maggiorenni inabili e a carico; I genitori inabili o oltre i sessantacinque anni di età, a carico del pensionato al momento della morte, se non ci sono coniugi o figli con diritto alla pensione; I fratelli e le sorelle nubili o celibi permanentemente inabili e a carico del pensionato, in assenza di altri aventi diritto.
Il diritto alla pensione di reversibilità termina nei seguenti casi: Nuove nozze del coniuge; Compimento dell'età limite per i figli, o fine dello stato di inabilità; Fine dello stato di inabilità del genitore, dei fratelli o delle sorelle, o in caso di matrimonio di questi ultimi.
La pensione viene erogata nelle seguenti modalità: Pagamento in 13 mensilità, con una tredicesima nel mese di dicembre; Se l'importo mensile è inferiore a 100 euro, il pagamento avviene semestralmente; L'importo delle pensioni viene adeguato annualmente in base all'inflazione.
Il pagamento delle rate avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.

Massimiliano Carbone
2025-07-23 21:39:51
Numero di risposte
: 15
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario. La Corte ha quindi ribadito che, per quanto concerne il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, l’esistenza di altre fonti di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico.
La pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
Alla luce delle indicazioni ricevute dalla Corte Costituzionale, l’Inps ha quindi diramato alcune indicazioni operative secondo le quali la pensione ai superstiti potrà essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione delle seguenti quattro fasce di reddito.
In caso di reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario.
In caso di reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario.
In caso di reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario.
In caso di reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.
L’istituto previdenziale comunica pertanto che procederà, d’ufficio al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati per cui, qualora l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, verranno riconosciuti i relativi rimborsi, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi dalla data di riliquidazione del trattamento.
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