:

Matrimonio religioso: quali conseguenze comporta?

Emidio Caputo
Emidio Caputo
2025-06-05 06:44:09
Numero di risposte: 6
Dopo i Patti Lateranensi del 1929, al matrimonio celebrato davanti a un ufficiale del culto cattolico sono stati riconosciuti i medesimi effetti civili del matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale dello stato civile. Le sue condizioni di validità e le sue forme di celebrazione sono regolate dal diritto canonico ed esso produce effetti civili a condizione che venga preceduto dalle pubblicazioni presso il registro dello stato civile. Nel caso in cui i tribunali ecclesiastici pronuncino la nullità del matrimonio cattolico in applicazione del diritto canonico, le relative sentenze sono rese esecutive nello stato con ordinanza della Corte d’appello, che ne ordina l’annotazione nei registri dello stato civile. Il rapporto matrimoniale è sottoposto alle norme del codice civile, le quali delineano le regole e i doveri che il matrimonio implicano e regolano i casi di divorzio fra i coniugi.
Noah Barone
Noah Barone
2025-05-24 09:34:28
Numero di risposte: 6
E' definito anche matrimonio concordatario, in quanto la legge dello Stato gli riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile, a condizione che il matrimonio venga celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico, sia disciplinato dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa cattolica) e sia trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio religioso non prevede l'unione tra persone già sposate in precedenza con rito religioso, a meno che le precedenti nozze non siano state annullate dal Tribunale della Sacra Rota (tribunale ordinario della Santa Sede) oppure una persona decida di risposarsi perché è rimasta vedova. Oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile (certificati di nascita, residenza,cittadinanza) le coppie che desiderano sposarsi in chiesa devono procurarsi i certificati di Battesimo e di Cresima, presso la parrocchia nella quale si sono ricevuti tali sacramenti, un certificato di “Stato libero ecclesiastico”, dichiarante che i futuri sposi non si siano mai uniti prima con altre persone in un matrimonio religioso.
Audenico Mancini
Audenico Mancini
2025-05-22 18:53:55
Numero di risposte: 3
Per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l’atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile. La scelta del regime patrimoniale dei beni dovrà essere comunicata al parroco che la riporterà nell’Atto di matrimonio. Tali celebrazioni sono regolate da normative specifiche che prevedono diverse modalità e documentazioni.
Nicoletta Bianchi
Nicoletta Bianchi
2025-05-11 18:22:23
Numero di risposte: 6
Lo Stato Italiano riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, secondo quanto previsto dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia (matrimonio concordatario). Sono inoltre riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, purché vengano osservate le formalità preliminari previste dalle leggi speciali in materia legge e che venga effettuata la trascrizione dei relativi atti nei registri di matrimonio. Subito dopo la celebrazione, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e redigere, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime di separazione dei beni. Successivamente uno degli originali dell’atto viene trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri di matrimonio. Dopo la trascrizione dell’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.
Pierfrancesco Barone
Pierfrancesco Barone
2025-05-04 19:35:12
Numero di risposte: 2
I matrimoni religiosi i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo stato italiano sono quello celebrati davanti a un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato una intesa con lo stato italiano. Nel diritto civile italiano, quando il matrimonio canonico viene trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune viene detto matrimonio concordatario, al quale lo Stato riconosce effetti civili. Nel caso l'atto non venga trascritto nei Registri di stato civile, il matrimonio avrà valore solo per la Chiesa. Entrambe le forme, sia quella civile che quella concordataria, conferiscono ai coniugi medesimi diritti e doveri. Infatti per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l'atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile.
Elsa Conte
Elsa Conte
2025-04-25 23:05:24
Numero di risposte: 4
Pertanto, il matrimonio non sarà trascritto nei pubblici registri e, agli occhi dello Stato, la coppia non risulterà sposata e l’unico vincolo a legarla sarà quello spirituale. Ciò significa che gli sposi non potranno rivendicare alcun diritto civile di matrimonio e non verrà applicata alcuna legge in materia di successione familiare e patrimoniale; i coniugi, infatti, non potranno beneficiare di tutte le tutele garantite da un matrimonio contratto con effetti civili.