Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’incidente o si è manifestata la patologia, se ha causato l’astensione dal lavoro.
L’Inail deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.
Fino al 90° giorno, una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento.
Dal 91° giorno, la stessa indennità aumentata al 75 per cento.
Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 6 e il 15%, corrisponde un indennizzo in capitale, calcolato sulla base della specifica tabella con parametri riferiti all’età e alla percentuale di danno riconosciuto.
Al grado di inabilità accertato, compreso fra il 16 e il 100%, corrisponde un indennizzo in rendita costituito da due quote.
La prima, indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata.
La seconda risarcisce il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita.