La durata dell’indennità di avviamento è diversa a seconda del tipo di attività che viene svolta nell’immobile.
Ai sensi dell'art. 34 della Legge sull'equo canone, per le attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, l’indennità è pari 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, mentre per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità.
L'inquilino ha diritto, ex art. 34, comma 2, della Legge n. 392/1978, ad una ulteriore indennità pari all’importo dell’indennità per la perdita dell’avviamento, quindi sostanzialmente al doppio, qualora, alla cessazione della locazione per i casi di cui sopra, l’immobile venga adibito, da chiunque subentra nell’immobile stesso, all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella stessa tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
Gli interessi dovuti sull’indennità di avviamento cominciano a decorrere unicamente nel momento in cui è avvenuto il rilascio dell’immobile, stante lo stretto collegamento tra l’obbligazione di rilascio e quella di corresponsione dell’indennità.