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Come non pagare l'indennità di avviamento commerciale?

Kai Costa
Kai Costa
2025-07-26 03:36:58
Numero di risposte : 10
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Esistono alcune eccezioni in cui l'indennità di avviamento non è dovuta, tra cui: Quando il conduttore decide volontariamente di non rinnovare il contratto. Se i locali non sono utilizzati per un'attività commerciale o aperta al pubblico. Quando il conduttore è gravemente inadempiente nei suoi obblighi contrattuali, come in caso di mancato pagamento del canone. L'importo di tale indennità è pari a 18 mensilità dell'ultimo canone pagato. Durante questo periodo, il conduttore è tenuto a versare un'indennità di occupazione pari al canone precedente. Doppia indennità se il locale viene riutilizzato per la stessa attività Un ulteriore aspetto di rilievo è l'aumento dell'indennità di avviamento in caso di riutilizzo dell'immobile per la stessa attività commerciale.
Giacinta Ferri
Giacinta Ferri
2025-07-26 01:02:25
Numero di risposte : 16
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Quando la disdetta del contratto di locazione è inviata dall’inquilino e non dal locatore, il conduttore non ha diritto all’indennità di avviamento commerciale. La cessazione della locazione è dovuta a morosità dell’inquilino. L’attività svolta nell’immobile è di carattere professionale. L’attività svolta nell’immobile non ha natura commerciale, industriale o artigianale oppure non è di interesse turistico. L’attività svolta nell’immobile non comporta contatti con il pubblico. L’immobile è adibito ad attività di carattere transitorio oppure a immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. Il conduttore non restituisce l’immobile e vi rimane dopo la scadenza del contratto, pur rispettando la data fissata nel provvedimento di rilascio. Il conduttore è privo delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio delle attività commerciali effettivamente svolte. È nulla la clausola inserita nel contratto di locazione con cui si fa dichiarare all’inquilino di rinunciare all’indennità di avviamento commerciale, tuttavia, la giurisprudenza considera valida la rinuncia in questa sede quando essa sia controbilanciata dal riconoscimento al conduttore di un diritto o di un vantaggio economico.
Marcello Barbieri
Marcello Barbieri
2025-07-25 23:57:18
Numero di risposte : 15
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La rinuncia preventiva all’indennità di avviamento è nulla in base all'art. 79 della Legge n. 392/1978. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto legittima la rinuncia preventiva dell’indennità di avviamento da parte del conduttore ogni qual volta la rinuncia del conduttore sia andata a bilanciare una corrispondente rinuncia da parte del locatore, ad esempio costituita da una riduzione del canone di locazione dovuto. La rinuncia del conduttore all’indennità di avviamento è collegata all’effettivo esercizio dell’attività e non già alla sola intenzione manifestata dal locatore. L’indennità di avviamento è esclusa quando la risoluzione del rapporto sia dovuta ad una delle procedure fallimentari o ancora per sfratto per morosità, essendo la morosità, in questo caso, un inadempimento del conduttore. In ogni caso è necessario consultare un avvocato specializzato per valutare se si ha diritto all'indennità di avviamento o per valutare la possibilità di rinuncia all'indennità in cambio di altri benefici.
Elena De luca
Elena De luca
2025-07-25 23:33:07
Numero di risposte : 11
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L’indennità di avviamento non è dovuta quando è il conduttore a cessare il contratto di locazione, o è inadempiente al contratto o moroso. L’indennità non è inoltre dovuta se locatore e conduttore decidono di comune accordo di risolvere il contratto di locazione risultante da comunicazione per iscritto, meglio se a mezzo raccomandata. Gli altri casi in cui non è prevista l’indennità: Quando l’attività non è aperta al pubblico o si accede solo con accompagnamento; ad esempio un deposito o una sede amministrativa; Se il conduttore non utilizza i locali per l’attività, perché ad esempio ha spostato l’attività in altra sede; Se l’attività è cessata prima della disdetta del contratto, ad esempio l’inquilino ha chiuso l’attività per andare in pensione; Qualora l’inquilino non rilascia, nella disponibilità del locatore, i locali alla fine del contratto, nonostante il versamento dell’indennità; Per le attività professionali, quando quest’ultima prevale sull’attività imprenditoriale.