Per la determinazione del suo valore intervengono molteplici fattori e pertanto le prassi aziendalistiche di valutazione possono seguire diverse metodologie. In sede di accertamento fiscale, all’amministrazione finanziaria è consentito valutare l’avviamento attraverso l’uso del metodo previsto dall’articolo 2, comma 4, DPR 460/1996.
Il valore di avviamento è determinato: sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi 3 periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.
La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte nel medesimo periodo.
Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati.
È possibile ridurre il moltiplicatore a 2 quando emergano elementi validamente documentati nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni: l’attività sia stata iniziata entro i 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento; l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell’attività stessa; la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l’attività, sia inferiore a 12 mesi.