Per la determinazione del suo valore intervengono molteplici fattori e pertanto le prassi aziendalistiche di valutazione possono seguire diverse metodologie.
In sede di accertamento fiscale, all’amministrazione finanziaria è consentito valutare l’avviamento attraverso l’uso del metodo previsto dall’articolo 2, comma 4, DPR 460/1996, benché abrogato dal DL 218/1997, costruito sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3.
Secondo l’art. 2, comma 4, DPR 460/1996, per le aziende e per i diritti reali su di essa il valore di avviamento è determinato: sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi 3 periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3;
la percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte nel medesimo periodo.
Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati.
È possibile ridurre il moltiplicatore a 2 quando emergano elementi validamente documentati nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni: l’attività sia stata iniziata entro i 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell’attività stessa;
la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l’attività, sia inferiore a 12 mesi.
Si propone un esempio di determinazione del valore di avviamento applicando i criteri su esposti.
Si ritiene che per medesimo periodo debba essere inteso il triennio precedente alla cessione, in quanto se dovessimo considerare il calcolo della redditività nel periodo in corso, tale calcolo non sarebbe possibile in quanto sarebbe necessaria la conclusione dell’annualità nonché la definizione dei risultati finali in dichiarazione dei redditi.