L'art. 1575 c.c. enuclea le obbligazioni principali del locatore, individuandole nell'obbligo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, nonché di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e, infine, di garantirne il pacifico godimento durante la locazione. La consegna rappresenta la principale delle obbligazioni del locatore, giacché il godimento della cosa da parte del conduttore non è neppure ipotizzabile se il bene non gli viene consegnato. Quanto all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento, non è detto che il locatore debba fare alcunché, mentre ben può accadere che egli debba attenersi ad una condotta negativa di non facere. L'obbligazione di mantenimento si articola in due aspetti, quello positivo della manutenzione in senso stretto e quello negativo dell'astensione dalle innovazioni. La garanzia del pacifico godimento durante la locazione fa riferimento ad una serie eterogenea di obbligazioni ed altre posizioni passive. Delle tre attività che la norma prevede come oggetto di obbligo del locatore una soltanto si pone come elemento ineliminabile della prestazione e come oggetto di una obbligazione in senso proprio, ed è la consegna della cosa. Le altre due attività, l'attività di mantenimento o manutenzione che dir si voglia, si concreta in obblighi e prestazioni meramente eventuali, la cui nascita è condizionata al verificarsi di un evento che possa recare menomazione o disturbo al godimento del conduttore, mentre l'altra, quella di garanzia, non costituisce né un'obbligazione né una prestazione, ma fissa soltanto il contenuto e i limiti della responsabilità del locatore, nell'eventualità che si verifichino eventi che incidano sul godimento del conduttore o la cui incidenza non possa essere eliminata con una prestazione da parte del locatore.