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Matrimonio in Italia: cosa serve per sposarsi?

Giuseppa Romano
Giuseppa Romano
2025-05-14 01:38:01
Numero di risposte: 8
Per celebrare il matrimonio civile, dunque, serve anzitutto presentare alcuni documenti per sposarsi in Comune. Nello specifico, dovrai presentare: carta di identità, certificato Contestuale di residenza (cittadinanza, stato civile, residenza), certificato di Nascita e marca da bollo di 16,00 euro. Inoltre, servirà la sentenza di divorzio (nel caso in cui uno dei due soggetti sia divorziato) oppure il certificato di Morte (nel caso in cui uno dei due soggetti sia vedovo).
Filomena Grassi
Filomena Grassi
2025-05-08 10:57:21
Numero di risposte: 3
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con un rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio. Non occorre essere residenti o domiciliaiti in Italia per sposarsi in Italia. Il cittadino straniero residente o domiciliato in Italia che vuole sposarsi nel territorio italiano deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio). Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza.
Ethan Ferraro
Ethan Ferraro
2025-04-28 12:53:17
Numero di risposte: 4
Lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto non vi sono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio (nulla osta alle nozze). Lo straniero deve però rispettare alcune condizioni previste dalla legge italiana: non deve essere stato interdetto per infermità di mente, non deve essere già sposato o legato da un’unione civile tra persone dello stesso sesso e non deve essere padre, madre, figlio o figlia dello sposo. Inoltre, non deve essere fratello o sorella dello sposo, genero, nuora, suocero o suocera dello sposo, anche se il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità è stato dichiarato nullo o si è sciolto, e non deve essere stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro. Se donna, devono essere trascorsi trecento giorni dall’annullamento o dallo scioglimento del precedente matrimonio, con alcune eccezioni; se residente o domiciliato in Italia, deve fare la pubblicazione a cura dell’ufficiale dello stato civile dove ha la residenza. Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Nico Russo
Nico Russo
2025-04-28 12:42:48
Numero di risposte: 8
Indipendentemente dal rito scelto, lo Stato italiano impone alcune restrizioni per poter contrarre matrimonio. In particolare i requisiti per sposarsi sono: Avere almeno 18 anni o, con un’autorizzazione del Tribunale dei Minori, averne almeno 16. La sanità mentale. Un interdetto per infermità di mente non può infatti contrarre matrimonio e l’incapacità di intendere e volere al momento di contrarlo è causa di annullamento. La libertà di stato. Non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni. La non appartenenza allo stesso sesso. L’inesistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i contraenti il matrimonio. I figli adottivi sono parificati ai legittimi per quel che concerne gli impedimenti al matrimonio. Non può contrarre matrimonio la coppia composta da due persone di cui una è stata condannata per l’omicidio o per il tentato omicidio del coniuge dell’altra. Nel caso di lutto vedovile o di divorzio, la donna deve aspettare 300 giorni dalla cessazione del precedente matrimonio per evitare dubbi sulla paternità di eventuali figli. Questo termine non dovrà essere rispettato se: Il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei due coniugi; Il precedente matrimonio non è stato consumato; Sono trascorsi tre anni di effettiva separazione con il precedente coniuge.
Silvano Milani
Silvano Milani
2025-04-28 12:39:42
Numero di risposte: 2
Ai sensi degli artt. 84 e ss. c.c., i requisiti indispensabili per contrarre matrimonio, tanto da determinarne l’invalidità o l’irregolarità in caso di mancanza, sono l’età, la capacità, la libertà di stato e l’assenza di legami di parentela, affinità o adozione tra i futuri sposi. Altro requisito fondamentale è la diversità di sesso tra i nubendi, dal momento che le coppie omosessuali possono ricorrere alla nuova “Legge Cirinnà” per vederne riconosciuta l’unione civile. L’art. 84 c.c. prevede che i minori di età non possano contrarre matrimonio. Secondo l’art. 85 c.c. l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio, data l’incapacità di assumere gli obblighi da esso nascenti. L’art. 86 c.c. prevede che non possa convolare a nozze chi ha già contratto in precedenza matrimonio civile. E’ l’art. 87 c.c. a vietare il matrimonio fra coloro che sono legati da vincoli di parentela in linea retta all’infinito e in linea collaterale entro il secondo grado, affinità in linea retta o adozione, con il fine di proibire l’incesto, previsto dalla legge come reato. Secondo l’art. 88 c.c. non possono contrarre matrimonio due persone, una delle quali sia stata condannata per omicidio doloso consumato o tentato del coniuge dell’altra, ciò al fine di evitare che si raggiunga l’obiettivo sacrificando la vita altrui. L’art. 89 c.c. impedisce alla donna di contrarre nuovo matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente.
Noah Barone
Noah Barone
2025-04-28 12:03:15
Numero di risposte: 6
I documenti fondamentali per la celebrazione del matrimonio di uno straniero in Italia sono un documento di identità personale valido, quindi il passaporto, il Nulla Osta, rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e dovrebbe indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Nel caso in cui non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e alla maternità occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal paese d’origine, tradotto e legalizzato. Il nulla osta di regola è rilasciato dall’autorità consolare in Italia; e in questo caso la firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura italiana competente, salvo diverse convenzioni. Negli altri casi può essere rilasciato dall’autorità competente del proprio paese; e, in questo caso, il documento deve essere legalizzato dal consolato o dall’ambasciata italiana competente.
Vitalba De Angelis
Vitalba De Angelis
2025-04-28 11:53:19
Numero di risposte: 8
Documento d'identità valido e codice fiscale. Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due. Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.