Come ci si sposa: quali requisiti bisogna soddisfare?

Evangelista Vitale
2025-04-28 01:06:34
Numero di risposte: 7
Ai sensi degli artt. 84 e ss. c.c., i requisiti indispensabili per contrarre matrimonio, tanto da determinarne l’invalidità o l’irregolarità in caso di mancanza, sono l’età, la capacità, la libertà di stato e l’assenza di legami di parentela, affinità o adozione tra i futuri sposi.
Altro requisito fondamentale è la diversità di sesso tra i nubendi.
L’art. 84 c.c. prevede che i minori di età non possano contrarre matrimonio.
Secondo l’art. 85 c.c. l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio, data l’incapacità di assumere gli obblighi da esso nascenti.
L’art. 86 c.c. prevede che non possa convolare a nozze chi ha già contratto in precedenza matrimonio civile.
E’ l’art. 87 c.c. a vietare il matrimonio fra coloro che sono legati da vincoli di parentela in linea retta all’infinito e in linea collaterale entro il secondo grado, affinità in linea retta o adozione, con il fine di proibire l’incesto, previsto dalla legge come reato.
Secondo l’art. 88 c.c. non possono contrarre matrimonio due persone, una delle quali sia stata condannata per omicidio doloso consumato o tentato del coniuge dell’altra, ciò al fine di evitare che si raggiunga l’obiettivo sacrificando la vita altrui.
L’art. 89 c.c. impedisce alla donna di contrarre nuovo matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente.

Odone Grassi
2025-04-28 00:25:01
Numero di risposte: 5
Il cittadino straniero residente o domiciliato in Italia che vuole sposarsi nel territorio italiano deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio). Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente oppure dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero. Se la richiesta di nulla osta non viene accolta, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi venga ordinato all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni anche in mancanza del certificato richiesto. Anche lo straniero soggiornante irregolarmente in Italia, può sposarsi. Il matrimonio sarà però possibile solo se l’altro sposo è un cittadino italiano o uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sarà, inoltre, in ogni caso necessario il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.
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