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Come ci si sposa: quali requisiti bisogna soddisfare?

Cirino Carbone
Cirino Carbone
2025-05-23 21:11:29
Numero di risposte: 6
Lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto non vi sono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio (nulla osta alle nozze). Lo straniero deve però rispettare alcune condizioni previste dalla legge italiana. Ad esempio, non deve essere stato interdetto per infermità di mente e non deve essere già sposato o legato da un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Non deve essere padre, madre, figlio o figlia dello sposo e non deve essere fratello o sorella dello sposo.
Giacomo Valentini
Giacomo Valentini
2025-05-14 08:25:23
Numero di risposte: 4
Per potersi sposare, occorre rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge. Per essere più precisi, affinché possa essere contratto un valido matrimonio è necessario che sussistano alcuni requisiti come la maggiore età, la sanità mentale e la libertà di stato. Di contro, non vi devono essere alcuni impedimenti tra cui il vincolo di parentela, il tentato omicidio, il lutto vedovile e l'omissione delle pubblicazioni. Uno dei requisiti fondamentali è l'età, infatti i minorenni non possono sposarsi, salvo che abbiano compiuto i sedici anni e ottengano l’autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni. Un altro requisito essenziale è la capacità, cioè la facoltà di intendere e di volere. Un terzo requisito indispensabile è la libertà di stato, cioè il fatto di non essere già sposati con un’altra persona. Un quarto requisito necessario è l’assenza di legami di parentela, affinità o adozione tra i futuri sposi. Un quinto requisito richiesto è l’assenza di una condanna per omicidio doloso consumato o tentato del coniuge dell’altro. L’ultimo requisito imposto è il rispetto di un termine di trecento giorni dalla fine del matrimonio precedente, nel caso della donna ossia il cosiddetto lutto vedovile.
Isabel Moretti
Isabel Moretti
2025-05-12 00:24:03
Numero di risposte: 8
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, civile e non, sono quelle previste dal Codice Civile (art. 84 e seguenti). Gli sposi devono essere maggiorenni. Gli sposi devono essere liberi da vincoli matrimoniali. Gli sposi devono essere capaci di intendere e volere. Per la sposa devono essere trascorsi almeno 300 giorni dal divorzio o dall’annullamento delle nozze precedenti. Gli sposi non devono essere parenti troppo stretti. Anche nel caso di matrimonio civile, gli sposi devono chiedere la pubblicazione all’ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha residenza. La pubblicazione si farà nei comuni di residenza degli sposi. La richiesta deve contenere le generalità degli sposi e indicare l’assenza di impedimenti e se gli sposi hanno già precedentemente contratto matrimonio. Dopo 8 giorni di pubblicazione e trascorsi altri 4 giorni per eventuali opposizioni di terzi, l’ufficiale del Comune rilascia il certificato di eseguita pubblicazione e gli sposi possono celebrare il matrimonio entro 6 mesi.
Evangelista Vitale
Evangelista Vitale
2025-04-28 01:06:34
Numero di risposte: 5
Ai sensi degli artt. 84 e ss. c.c., i requisiti indispensabili per contrarre matrimonio, tanto da determinarne l’invalidità o l’irregolarità in caso di mancanza, sono l’età, la capacità, la libertà di stato e l’assenza di legami di parentela, affinità o adozione tra i futuri sposi. Altro requisito fondamentale è la diversità di sesso tra i nubendi. L’art. 84 c.c. prevede che i minori di età non possano contrarre matrimonio. Secondo l’art. 85 c.c. l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio, data l’incapacità di assumere gli obblighi da esso nascenti. L’art. 86 c.c. prevede che non possa convolare a nozze chi ha già contratto in precedenza matrimonio civile. E’ l’art. 87 c.c. a vietare il matrimonio fra coloro che sono legati da vincoli di parentela in linea retta all’infinito e in linea collaterale entro il secondo grado, affinità in linea retta o adozione, con il fine di proibire l’incesto, previsto dalla legge come reato. Secondo l’art. 88 c.c. non possono contrarre matrimonio due persone, una delle quali sia stata condannata per omicidio doloso consumato o tentato del coniuge dell’altra, ciò al fine di evitare che si raggiunga l’obiettivo sacrificando la vita altrui. L’art. 89 c.c. impedisce alla donna di contrarre nuovo matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente.
Odone Grassi
Odone Grassi
2025-04-28 00:25:01
Numero di risposte: 10
Il cittadino straniero residente o domiciliato in Italia che vuole sposarsi nel territorio italiano deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese che attesti l’idoneità a contrarre matrimonio (nulla osta al matrimonio). Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente oppure dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero. Se la richiesta di nulla osta non viene accolta, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi venga ordinato all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni anche in mancanza del certificato richiesto. Anche lo straniero soggiornante irregolarmente in Italia, può sposarsi. Il matrimonio sarà però possibile solo se l’altro sposo è un cittadino italiano o uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sarà, inoltre, in ogni caso necessario il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.