Le nuove soglie si applicheranno alle procedure di cui bandi ed avvisi siano pubblicati a partire dal 1° gennaio 2024 e, per le procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi ed avvisi, le cui lettere di invito siano spedite a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, in ragione di quanto disposto dall’art. 1 dei Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023, le soglie dell’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici devono ritenersi modificate, a partire dal 1° gennaio 2024, nei seguenti termini:
- comma 1, settori ordinari:
lett. a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni
lett. b): da € 140.000 ad € 143.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali
lett. c): da € 215.000 ad € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali
- comma 2, settori speciali:
lett. a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni
lett. b): da € 431.000 ad € 443.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.
Si tratta in realtà di una modifica del tutto attesa in quanto i sopracitati regolamenti non hanno fatto altro che aggiornare, per il prossimo biennio 2024-2025, le soglie di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali, e per l’affidamento dei contratti di concessione.