Come accreditare la pensione di guerra?

Ivano Pellegrino
2025-08-20 05:54:47
Numero di risposte
: 17
Per accreditare la pensione di guerra, è necessario presentare una domanda alla Prefettura - U.T.G.
La documentazione richiesta include una determinazione, in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano.
In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria.
È inoltre richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore.
La domanda deve essere presentata in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. di residenza del richiedente.
L'interessato può richiedere alla Prefettura-U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equiparata".

Renzo Costa
2025-08-11 00:35:16
Numero di risposte
: 17
Istruttoria domanda di maggiorazione ex combattenti sulla pensione INPS ai sensi Legge 140/85 e legge 544/88.
Informazioni su legge 336/70 (benefici combattentistici) per i dipendenti pubblici.
Richiesta rilascio copie Mod. 69 e Mod. 331, Verbale di visita Commissione Medica per domande aggravamento/inabilità a proficuo lavoro, duplicato libretto di pensione di guerra, variazione residenza, trasferimento riscossione pensione di guerra presso altro ufficio postale o con accredito su c/c bancario.
Ripristino pensioni indirette ed assegni accessori per innalzamento limiti di reddito (Legge 236/2000).
Consegna pratiche presso RTS Forlì-Cesena /Rimini
Istruttoria domande di pensione ex-novo, domande di reversibilità dalla 1^alla8^ categoria per vedove/i ed orfani e assegno di maggiorazione ai sensi D.P.R. 915/78.

Donatella De Santis
2025-08-06 11:41:35
Numero di risposte
: 11
Pensioni di guerra – Dichiarazione di decesso
Domanda di aggravamento
Pensioni di guerra dirette e di reversibilità: liquidazione dell'Indennità Speciale Annua
Pensioni di guerra di reversibilità: liquidazione dell'Assegno di maggiorazione
Reversibilità assegni di medaglia coniuge superstite non separato legalmente per propria colpa
Pensioni di guerra – Reversibilità all’orfano maggiorenne inabile
Reversibilità pensione di guerra coniuge superstite tab. G o tab. N

Giovanna Piras
2025-07-26 23:30:10
Numero di risposte
: 19
I moduli per la richiesta dei benefici sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.
Le domande dovranno essere presentate con le modalità indicate nella pagina dedicata alla modulistica: per i residenti in Italia, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per i residenti all’estero al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza.
La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto.
Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.
Bisogna allegare gli stessi documenti previsti per la pensione di guerra indiretta.
Nella domanda di pensione nella misura della tab. N, il coniuge superstite o gli orfani devono specificare se intendono richiedere anche il riconoscimento dell’interdipendenza del decesso del titolare della pensione con l’infermità per la quale lo stesso fruiva di pensione di guerra.
Se il coniuge o l’orfano chiedono il riconoscimento della interdipendenza del decesso del dante causa con le infermità per le quali lo stesso fruiva di pensione dalla 2^ all’8^ categoria, devono, inoltre allegare: certificato necroscopico del titolare la pensione; certificazione medica circa l’insorgenza, il decorso clinico e l’episodio che ha determinato il decesso del pensionato, dalla quale risulti l’eventuale interdipendenza con le infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra.