Quanto è l'importo della pensione privilegiata?

Evita Pagano
2025-07-26 22:21:57
Numero di risposte
: 27
L’articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.
Se il dipendente ha raggiunto l’anzianità prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall’articolo 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (articolo 67, comma 4), se più favorevole rispetto all’importo previsto dal secondo comma.
Se le infermità sono ascritte alla 7^ o all’8^ categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale.
La pensione privilegiata in questo caso non può superare il 44%.
L’indennità una tantum è pari alla pensione privilegiata di 8^ categoria, per una o più annualità fino a un massimo di cinque.
Qualora al dipendente spetti la pensione ordinaria, l’indennità una tantum è pari al valore differenziale tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria.