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Come bloccare la pensione di guerra per decesso?

Demi Martinelli
Demi Martinelli
2025-08-23 03:00:04
Numero di risposte : 16
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Non è possibile bloccare la pensione di guerra per decesso in quanto la procedura descritta riguarda il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" e l'iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra. La procedura prevede la presentazione di una domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente, e la documentazione richiesta include la domanda, la determinazione rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari e la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i riferimenti normativi forniti, tra cui il D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, la L. 13 marzo 1958, n. 365 e la L. 585 28 luglio 1971 n. 585. Inoltre, sono disponibili modelli di autocertificazione e di richiesta di attestato orfano di guerra. L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano lo status di "Orfano di guerra o persona equipara".
Sarita Ferraro
Sarita Ferraro
2025-08-11 07:01:32
Numero di risposte : 13
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Le pensioni di guerra indirette o di reversibilità possono essere revocate se vengono meno le condizioni economiche previste dalla legge o se viene meno il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro. Per chiedere il ripristino di questi trattamenti pensionistici gli interessati devono presentare domanda, chiedendo anche gli eventuali assegni accessori alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, se residenti in Italia. Allegare alla domanda la certificazione che prova la presenza dei requisiti necessari per fruire di nuovo del trattamento pensionistico. A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria Territoriale dello Stato verificherà comunque la sussistenza di tutti i requisiti, compreso – se previsto – quello concernente l’inabilità a proficuo lavoro. L’accertamento dell’inabilità verrà effettuato dalla Commissione medica competente per territorio per i residenti in Italia, mentre per i residenti all’estero la competenza è della Commissione medica di verifica di Roma, previa visita effettuata presso le strutture consolari.
Elsa Martini
Elsa Martini
2025-08-04 08:01:51
Numero di risposte : 22
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Devi fare domanda di una pensione di reversibilità all' ente pensionistico nell'ultimo paese in cui il parente defunto viveva o lavorava. Le autorità nazionali verificheranno quindi la tua richiesta e la inoltreranno al paese dell'UE responsabile. Devi sempre fare domanda all'ente di previdenza sociale che copriva il parente deceduto - nell'ultimo paese in cui ha vissuto. Le autorità nazionali verificheranno quindi la tua richiesta e la inoltreranno al paese dell'UE responsabile. Se il tuo parente defunto percepiva una pensione da diversi paesi dell'UE, il paese che dovrebbe versare l'assegno e/o la pensione di reversibilità è: l'ultimo paese in cui il tuo parente ha vissuto, a condizione che vi percepisse una pensione, oppure il paese in cui ha versato contributi sociali per il periodo più lungo. In entrambi i casi, la domanda va indirizzata all'ente previdenziale al quale era iscritto il defunto, nell'ultimo paese in cui viveva.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-07-26 23:27:40
Numero di risposte : 23
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In caso di morte del pensionato i suoi eredi, tra i vari adempimenti burocratici, devono provvedere a comunicare all’Inps (o all’ente che erogava la pensione) il decesso del congiunto tramite un autocertificazione per bloccare l’emissione della pensione. Nella comunicazione di decesso all’Inps, che va redatta in carta libera, vanno indicati nome e cognome del pensionato defunto, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e numero del libretto di pensione (che va restituito). Vanno inoltre indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e grado di parentela dell’erede che effettua la comunicazione, luogo, data e ora del decesso con richiesta esplicita di sospensione della pensione del defunto. Se la comunicazione viene effettuata in ritardo sarà necessario restituire all’istituto tutte le mensilità erogate dopo la morte del pensionato (in caso di accredito su conto corrente sarà la banca o la psta a provvedere alla restituzione delle somme non dovute).